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Sentenza

Sentenza n. 10463/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensiva, 1. della Determinazione Direttoriale prot. n. -OMISSIS- del 22.4.2025, resa dal Direttore Centrale p.t. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione del personale, con cui “visto l'articolo 1, comma 4, del suddetto bando, che stabilisce: Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione soltanto per i posti previsti in uno degli ambiti provinciali di cui al comma 3, purché iscritto negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato, presente nel corrispondente territorio provinciale. VERIFICATA, a seguito del riscontro del competente centro per l'impiego, la carenza del requisito di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 4, del bando, della candidata (…), in quanto non iscritta negli elenchi tenuti dal servizio di collocamento mirato ubicato nel territorio provinciale per il quale ha presentato la propria candidatura”, è stata disposta l'esclusione della ricorrente per assunta mancanza dei requisiti previsti dal bando; 2. della Determinazione Direttoriale prot. n. 296777 del 26.5.2025, resa dal Direttore Centrale p.t. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione del personale, con cui sono state pubblicate la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della medesima legge, limitatamente alla parte in cui non ricomprende la ricorrente tra gli idonei; 3. ove e per quanto occorra, di ogni atto prodromico e conseguenziale se ed in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente e, segnatamente: a) della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della medesima legge; b) della Determinazione Direttoriale n. 108007/RU del 12 febbraio 2025, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova selettiva del sopracitato concorso.

Giustizia amministrativa202507000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso riservato a persone disabili e graduatoria dei vincitori nella parte in cui non ricomprende la ricorrente

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per 74 posti nell'Area Assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento mirato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, comma 4, del bando, dell'art. 8 della legge n. 68/1999 e dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, sostenendo che la temporanea cancellazione dagli elenchi per ragioni procedurali non avrebbe potuto pregiudicare il diritto sostanziale, poiché i presupposti dell'iscrizione sarebbero rimasti integri. Ha inoltre dedotto violazione del principio di proporzionalità, delle finalità della legge n. 68/1999 e del favor partecipationis. In secondo luogo, ha lamentato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché degli artt. 6, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per non essere stata previamente informata dell'avvio della verifica né posta in condizione di partecipare al procedimento o di regolarizzare l'errore ritenuto sanabile. In terzo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4 e 38 Cost., del principio di proporzionalità e delle finalità di tutela dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando, ritenuto immediatamente lesivo.

La decisione

Il TAR ha accertato che la ricorrente era stata iscritta negli elenchi del collocamento mirato della Provincia di Bergamo dal 5 aprile 2024 al 22 aprile 2024, data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato che aveva fatto venir meno lo stato di disoccupazione. Al momento della presentazione della domanda, pertanto, mancavano sia lo stato di disoccupazione sia la conseguente iscrizione nell'elenco territoriale richiesto. Il bando prevedeva espressamente, quale requisito di partecipazione, che i candidati fossero soggetti disabili in stato di disoccupazione e iscritti negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente; inoltre imponeva la candidatura per un solo ambito provinciale, presso il cui servizio di collocamento mirato il candidato doveva risultare iscritto. Il Collegio ha ritenuto tale prescrizione immediatamente lesiva, poiché idonea a precludere la partecipazione, con conseguente onere di immediata impugnazione del bando. Poiché la ricorrente aveva impugnato il bando soltanto insieme al provvedimento di esclusione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. L'esclusione è stata infatti considerata applicazione pedissequa e vincolata della prescrizione del bando; le censure rivolte contro l'esclusione avrebbero dovuto essere tempestivamente indirizzate contro la clausola immediatamente lesiva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1 e 4, del bando di concorso

    Il concorso è riservato ai soggetti disabili in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti; ciascun candidato può presentare domanda per i posti di un solo ambito provinciale, purché iscritto negli elenchi del competente servizio di collocamento mirato presente nel corrispondente territorio provinciale.

    La prescrizione configura un requisito di partecipazione imprescindibile e una clausola immediatamente lesiva, la cui mancata impugnazione tempestiva rende irricevibile il ricorso successivo contro l'esclusione.

  • art. 3, comma 1, lett. d), del bando di concorso

    Iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione.

    L'iscrizione negli elenchi territorialmente competenti e lo stato di disoccupazione sono requisiti di ammissione la cui assenza determina l'esclusione.

  • art. 8 l. 68/1999

    Disciplina gli elenchi presso i servizi per l'impiego destinati alle persone disabili; nel caso concreto il requisito dell'iscrizione nell'elenco territorialmente competente era previsto dal bando come condizione di partecipazione.

  • art. 20 d.lgs. 150/2015

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla propria iscrizione nel collocamento mirato, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura, avendo dichiarato il ricorso irricevibile.

  • artt. 6, 7 e 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per mancata partecipazione al procedimento di verifica e mancata possibilità di regolarizzazione; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dalla sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La clausola del bando che subordina l'ammissione a un requisito la cui mancanza impedisce ab origine la partecipazione ha natura immediatamente lesiva e deve essere impugnata tempestivamente dal candidato interessato; non è sufficiente attendere il successivo provvedimento di esclusione.
  • Quando l'esclusione costituisce applicazione vincolata e pedissequa di una clausola del bando immediatamente lesiva, le censure sostanzialmente rivolte contro tale clausola sono tardive se il bando non è stato impugnato nel termine decadenziale.
  • L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e lo stato di disoccupazione, se espressamente previsti dal bando come requisiti di partecipazione, costituiscono condizioni imprescindibili per l'ammissione a un concorso riservato alle persone disabili; la loro assenza determina l'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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