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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania nella parte in cui aveva ritenuto che il reddito d'impresa determinato induttivamente, pari a 25.207 euro, dovesse coincidere con la base imponibile ai fini IVA. L'Amministrazione ha sostenuto che l'IVA non si calcola sul reddito prodotto, ma sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate, assumendo come base imponibile i corrispettivi complessivi delle operazioni attive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la sovrapposizione tra reddito d'impresa e base imponibile IVA. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la determinazione dell'IVA applicando il principio secondo cui essa deve essere calcolata sulle operazioni imponibili e sui relativi corrispettivi, non sul reddito d'impresa. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a)

    Consente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di determinare induttivamente il reddito d'impresa anche prescindendo dalle scritture contabili.

    L'omessa dichiarazione legittima l'Amministrazione finanziaria a ricostruire induttivamente il reddito, senza essere vincolata alle risultanze contabili ordinarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1

    L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.

    Il presupposto dell'IVA è costituito dalle operazioni imponibili, non dalla produzione di un reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1

    La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.

    La base imponibile IVA è rappresentata dai corrispettivi delle cessioni e prestazioni, indipendentemente dall'utile o dal reddito netto conseguito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    Le disposizioni disciplinano i poteri di rettifica e di accertamento ai fini IVA, consentendo la ricostruzione delle operazioni imponibili e dell'imposta dovuta in presenza di omissioni o irregolarità.

Massime di principio

  • Il reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e la base imponibile IVA sono grandezze diverse e non possono essere automaticamente equiparate.
  • Per le imposte dirette rileva il reddito, normalmente determinato considerando ricavi e costi; per l'IVA rilevano invece le singole cessioni e prestazioni imponibili e i relativi corrispettivi.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può procedere a un accertamento induttivo del reddito, anche prescindendo dalle scritture contabili, ma deve applicare criteri coerenti con il tributo oggetto di accertamento.
  • La ricostruzione dei ricavi o del volume d'affari ai fini IVA non implica necessariamente che lo stesso importo costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF o valore della produzione ai fini IRAP.
  • Quando un giudice assimila automaticamente reddito d'impresa e imponibile IVA, la decisione può essere cassata per violazione delle regole proprie dell'imposta sul valore aggiunto.

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