Cassazione Penale, Ordinanza n. 21409/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'indagata. Il ricorso mirava quindi a contestare il decreto di archiviazione. La Corte ha però rilevato che contro il decreto di archiviazione non è proponibile ricorso per cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito o specifici reati contestati, oltre al fatto che il procedimento era instaurato contro un'indagata.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso il decreto di archiviazione non è esperibile il ricorso per cassazione da parte della persona offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica sulla colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità deve essere effettuata in concreto; in difetto di elementi contrari, la colpa può essere ritenuta sussistente.
Come è indicizzato
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