Ordinanza n. 71/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione n.DPD023/221/2025 del 3.6.2025 del Dirigente del Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Supporto Specialistico alla Agricoltura - DPD023 Ufficio Supporto amministrativo, dott.ssa Antonella Gabini, avente ad oggetto “ Disposizione di esclusione dalla ammissibilità a finanziamento con connessa archiviazione della domanda di sostegno AGAE/SIAN n. 54830001910 ” (doc.n.1) - e di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. 010138/25 del 10.4.2025 del Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - DPD023 Ufficio Supporto amministrativo - Avezzano avente ad oggetto “PSP 2023-2027 (CSR Abruzzo) - Bando per l'attivazione dell'intervento SRD09)- Investimenti non produttivi nelle aree rurali - Domanda di sostegno AGEA/SIAN n.54830001910 …CUAA9117028068. Comunicazione di inammissibilità ” (doc.n.2) e, si opus, della Determinazione del Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Supporto Specialistico alla Agricoltura - Ufficio Supporto amministrativo n.DPD023/287/25 del 24.7.2025 (doc.n.3), per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNITÀ DI PRODOTTO E TERRITORIO TOCCOLANA A.P.S. il 15\5\2026 : della Determinazione n.DPD023/130/26 dell’11.3.2026 del Dirigente del Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Supporto Specialistico Agricoltura – DPD023 Ufficio Supporto amministrativo, con cui è stata attribuita “alla domanda di sostegno AGEA/SIAN n.54830001910 presentata dalla Comunità di Prodotto e Territorio Toccolana A.P.S. il punteggio complessivo di 25 punti su 100..” - e di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. 36441/26 del 29.1.2026 del Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura – DPD023 Ufficio Supporto amministrativo – Avezzano avente ad oggetto “PSP 2023-2027 (CSR Abruzzo) – Bando per l’attivazione dell’intervento SRD09)- Investimenti non produttivi nelle aree rurali – Domanda di sostegno AGEA/SIAN n.54830001910. Esecuzione ordinanza Consiglio di Stato n.8714/2025” (doc.n.2) e, si opus, della nota del Dipartimento Agricoltura prot.n.80710/26 del 26.2.2026 (doc.n.3), della nota 3 del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot.n.20262 del 27.2.2026 e della Determina del Dipartimento Agricoltura prot.n. DPD023/405/25 del 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'ammissibilità a finanziamento e archiviazione della domanda di sostegno AGEA/SIAN, nonché successivi atti di rivalutazione e attribuzione del punteggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale che aveva disposto l'esclusione dalla finanziabilità e l'archiviazione della domanda di sostegno presentata nell'ambito del bando relativo all'intervento SRD09 del PSP 2023-2027/CSR Abruzzo, nonché la precedente comunicazione di inammissibilità e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione con cui alla domanda è stato attribuito il punteggio di 25 punti su 100 e gli atti adottati in esecuzione di una precedente ordinanza del Consiglio di Stato. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le censure di merito dedotte, limitandosi a decidere la domanda cautelare sulla base del requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati, osservando che il danno prospettato era, da un lato, meramente economico e potenziale e, dall'altro, generico. La decisione cautelare è quindi fondata esclusivamente sull'assenza del periculum in mora, senza una valutazione espressa del fumus boni iuris né una decisione sulle censure di legittimità degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sulla fase cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di un danno economico potenziale non è sufficiente, di per sé, a integrare il periculum in mora.
- Un danno dedotto in termini generici, senza una concreta allegazione della sua gravità, attualità e irreparabilità, non giustifica la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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