Cassazione Penale, Sentenza n. 4775/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per occupazione di alloggio popolare e violazione di sigilli. Deduzioni principali: (i) omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (contestata ai sensi dell'art. 163 cod.pen. nella forma descritta nel ricorso), poiché la richiesta era stata formulata con le conclusioni scritte in appello e non è stata considerata dalla Corte; (ii) errato bilanciamento tra aggravante e attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69 comma 2 cod.pen., con conseguente vizio nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo con riferimento a SALMERI Vita, MANIACI Jessica e MORANA Giuseppe Emanuele: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'opportunità di concedere la sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto. Per questi ricorrenti il resto dei ricorsi è dichiarato inammissibile. Il motivo sul bilanciamento delle circostanze è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché l'errore del Tribunale è risultato complessivamente vantaggioso per gli imputati e la Corte di appello ha motivato correttamente la scelta; il ricorrente non ha confutato tale motivazione. Quanto a MORANA Raffaele, il motivo relativo alla sospensione condizionale è inammissibile per carenza di interesse: non può ottenere il beneficio per via dei precedenti penali e di pregresse concessioni/successe revoche; il suo ricorso è dichiarato inammissibile e viene condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La cassazione ha rilevato una carenza di motivazione della corte di merito in relazione alla mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena; tale omissione impone annullamento e rinvio se il ricorrente è in astratto idoneo a beneficiare del provvedimento.
art. 69 comma 2 cod. pen.
Riferito al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile per carenza di interesse quando l'errore del giudice di primo grado ha comportato un risultato complessivamente più favorevole per l'imputato.
art. 597 cod. proc. pen.
La richiesta della sospensione condizionale contenuta nelle conclusioni scritte in appello è considerata sollecitazione dei poteri ufficiosi del collegio; la corte di merito ha l'onere di valutare e motivare il diniego anche se la richiesta non è stata formulata fra i motivi di appello.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Norma richiamata quale aggravante applicata dal Tribunale; la contestazione riguardava la corretta ponderazione dell'aggravante rispetto alle attenuanti generiche.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nella sentenza di merito in relazione alla riduzione complessiva della pena; la Corte osserva che l'errata applicazione tecnica ha comunque prodotto un risultato più favorevole rispetto al corretto calcolo.
art. 444 cod. proc. pen.
Si è fatto riferimento a una precedente sospensione condizionale concessa con formula ex art. 444, per valutare l'eventuale incompatibilità o revoca del beneficio per MORANA Raffaele.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena anche nelle conclusioni scritte, la corte d'appello ha l'obbligo di valutare e motivare il diniego: la mancata motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio sul punto quando il ricorrente risulta in astratto idoneo (assenza di precedenti ostativi).
- La censura sul mancato o errato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse se l'errore del giudice di merito ha prodotto un risultato complessivamente più favorevole per l'imputato; in tal caso il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della corte di merito per evitare genericità.
- Il ricorrente che, per precedenti o per pregresse concessioni/revoche, è oggettivamente escluso dal beneficio (es. sospensione condizionale) non ha interesse ad impugnare la mancata concessione dello stesso e il motivo sarà inammissibile.
- Quando la cassazione annulla limitatamente a un profilo (es. omissione motivazionale sulla sospensione), rinvia ad altra sezione della corte di appello per riesame limitato a quel punto; la decisione di merito rimane valida per il resto.
- Le deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione della corte di merito sono deboli e possono essere rigettate per carenza di specificità: il gravame deve mirare alla concreta dedotta violazione di diritto e articolare la prospettazione alternativa di calcolo o di apprezzamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4594/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4596/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4597/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4598/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →