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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40735/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento catastale relativo ad immobili siti in Capri. L’atto rideterminava la rendita catastale e il classamento, in ambito DOCFA, per unità immobiliari del gruppo catastale D. La società sosteneva che l’avviso fosse carente di motivazione perché non indicava in modo sufficiente gli elementi posti a base della rettifica, non riportava l’iter logico-tecnico seguito, non esplicitava i presupposti oggettivi del nuovo classamento, non giustificava la mancata esecuzione di un sopralluogo e non dava conto della perizia tecnica di parte depositata in giudizio. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione dell’avviso; omessa specificazione dell’iter procedurale e assenza di sopralluogo; omessa indicazione dei parametri tecnici di stima; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla perizia di parte e per motivazione apparente/illogica della decisione d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza della CTR. In particolare ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o omessa, rilevando che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Ha poi dichiarato inammissibili le prime tre censure anche per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato integralmente o localizzato nel fascicolo l’avviso di accertamento e i relativi allegati. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui, nelle procedure DOCFA, la motivazione dell’avviso di classamento può essere soddisfatta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza dipenda da una valutazione tecnica degli elementi già noti; inoltre, per gli immobili del gruppo D, la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l’Ufficio fondarsi sulla documentazione disponibile. Quanto alla perizia di parte, la Corte ha ribadito che essa non costituisce prova in senso proprio e può essere liberamente valutata dal giudice di merito, senza obbligo di confutazione espressa. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato come parametro della motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non sia stato violato perché l’avviso consentiva al contribuente di comprendere le ragioni del classamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione, ma la Corte non ravvisa alcuna carenza motivazionale dell’atto o della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La Corte richiama la riforma del 2012 e la lettura del vizio di motivazione come ridotto al "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato per asserita omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione su un capo decisorio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato come parametro della motivazione della sentenza, ritenuta invece sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma la Corte ritiene la decisione d’appello adeguatamente motivata.

  • art. 2 D.L. 16/1993

    È richiamato quale base della procedura DOCFA per la rettifica/classamento catastale.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    È indicato come disciplina della procedura DOCFA, nell’ambito della quale la motivazione può essere integrata dagli elementi catastali noti.

  • art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604

    È richiamato per affermare che la stima diretta dei fabbricati speciali o particolari può avvenire secondo le risultanze documentali senza necessità di sopralluogo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la motivazione di un atto amministrativo o della sentenza che lo conferma è inammissibile se il ricorrente non riproduce o localizza specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda il motivo.
  • In tema di classamento catastale effettuato con procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto dalla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una valutazione tecnica dei dati già dichiarati dal contribuente.
  • Se l’amministrazione finanziaria non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, ma opera una diversa valutazione tecnica del bene, la motivazione dell’avviso di classamento può essere sintetica; se invece l’Ufficio contesta gli elementi fattuali della dichiarazione, la motivazione deve essere più analitica e indicare le specifiche difformità riscontrate.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può essere effettuata dall’Amministrazione anche sulla base della documentazione disponibile, senza che il sopralluogo sia un passaggio necessariamente imposto dalla legge.
  • La perizia di parte e la consulenza tecnica stragiudiziale hanno valore meramente difensivo o indiziario e non vincolano il giudice, che può disattenderle implicitamente ove scelga altre risultanze probatorie ritenute più persuasive.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione su una domanda, eccezione o capo autonomo della decisione, non quando il giudice ometta di esaminare uno specifico elemento di prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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