Sentenza n. 654/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento prot. n.24/2025 dell’08.04.2025 emesso dal Questore della Provincia di Benevento, notificato al ricorrente in data 24.04.2025, con il quale veniva decretato “il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondato sulla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato che fosse stata fornita prova sufficiente della natura fraudolenta del rapporto di lavoro dichiarato, sostenendo che il disconoscimento del rapporto da parte del legale rappresentante della società fosse contraddetto dalla certificazione camerale, dalla quale risultavano altri lavoratori alle dipendenze dell'impresa. Ha inoltre dedotto che l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la sopravvenuta instaurazione di un rapporto lavorativo con altra impresa. Il ricorrente ha prodotto estratto contributivo INPS, comunicazione UNILAV, buste paga e documentazione relativa alla propria attuale occupazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato il riscontro dell'INPS dal quale risultava l'assenza di versamenti contributivi e assicurativi a favore del ricorrente da parte della società indicata come datrice di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Dall'art. 4, comma 2, penultimo periodo, e dall'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998 ha ricavato il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta o l'allegazione di rapporti di lavoro fittizi è sufficiente a fondare il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il lavoratore può tuttavia dimostrare che il rapporto si sia effettivamente svolto oppure di essere stato inconsapevole della sua fittizietà e quindi vittima, anziché complice, dell'illecito. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il disconoscimento del rapporto da parte del legale rappresentante, l'assenza di versamenti contributivi risultante dagli accertamenti INPS, la mancata prova dell'effettiva percezione delle retribuzioni e gli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria sono stati valutati congiuntamente e ritenuti idonei a dimostrare l'inesistenza del rapporto lavorativo. La documentazione UNILAV e l'estratto contributivo prodotti dal ricorrente non hanno superato tali risultanze. È stata inoltre esclusa la rilevanza autonoma della successiva attività, poiché consisteva in un tirocinio formativo per soggetti inoccupati, con termine al 3 agosto 2025, e non in un rapporto di lavoro subordinato idoneo a giustificare il titolo richiesto. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, penultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda
La produzione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni costituisce elemento ostativo alla domanda di titolo di soggiorno.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione …
L'utilizzo di documentazione contraffatta, compresa l'allegazione di un rapporto di lavoro fittizio, è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, salva la possibilità del lavoratore di provare l'effettività del rapporto o la propria inconsapevolezza della frode.
art. 13 l. n. 689/1981
Costituisce la base normativa degli accertamenti amministrativi nel cui ambito il legale rappresentante della società ha disconosciuto il rapporto di lavoro.
Massime di principio
- L'utilizzo, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, di documentazione falsa o dell'allegazione di un rapporto di lavoro fittizio è sufficiente a giustificare il diniego del titolo.
- Il lavoratore coinvolto in un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio può evitare il diniego dimostrando alternativamente l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa oppure la propria inconsapevolezza della frode e la conseguente qualità di vittima dell'illecito, anziché di complice.
- Il disconoscimento del rapporto da parte del legale rappresentante, l'assenza di versamenti contributivi e la mancata prova della corresponsione delle retribuzioni possono essere valutati congiuntamente come elementi idonei a dimostrare l'inesistenza ab origine del rapporto di lavoro.
- Una successiva attività qualificata come tirocinio formativo per soggetti inoccupati, e non come lavoro subordinato, non costituisce autonomo titolo sufficiente a superare il diniego fondato sull'inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato per il permesso di soggiorno.
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