Sentenza n. 782/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata – Sez. Lavoro, n. 93/2024, resa inter partes nel giudizio r.g. n. 661/2022, pubblicata il 31/12/2024, notificata il 15/01/2025 e passata in giudicato in data 15/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sez. Lavoro, n. 93/2024, concernente l’assegnazione del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 15 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza, l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato né corrisposto le somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’USR si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorre, delle strutture regionali. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e alle somme corrispondenti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR può ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la richiesta di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto l’indennizzo è stato negato per l’assenza di particolari ragioni di dubbio sul sollecito adempimento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, non accompagnata da contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria può essere ritenuta sufficiente e giustificare il rigetto della richiesta di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione, quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
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