Ordinanza n. 239/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, al primo esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso non apparisse assistito da idonee ragioni di fondatezza. La questione relativa alla tempestività della notificazione è stata espressamente riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto adottato dalla Prefettura di Rimini il 12 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Rimini, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Il giudice si è riservato ogni determinazione sulla tempestività della notificazione e, nella fase cautelare, ha esaminato sommariamente la fondatezza della domanda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, ragioni sufficienti per concedere la sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta la fondatezza del ricorso secondo un esame sommario, senza definire necessariamente tutte le questioni rilevanti per il merito.
- La tutela cautelare può essere respinta quando, al primo esame, il ricorso non presenta idonee ragioni di fondatezza; tale decisione non implica di per sé la definizione delle questioni riservate al merito.
- Il giudice può riservare alla fase di merito l'esame della tempestività della notificazione, decidendo provvisoriamente la domanda cautelare sulla base della valutazione sommaria della fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
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