Cassazione Penale, Sentenza n. 22902/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione della Angeli S.r.l. di crediti per compensi professionali (diversi rapporti giudiziali e stragiudiziali, penali e civili) ritenendo che le prestazioni fossero state svolte anche nell'interesse della società e quindi imputabili alla stessa. Denunciate violazioni di art. 2475-bis c.c. (riferibilità alla società delle attività poste in essere dagli amministratori), degli artt. 7 e 59 d.lgs. 159/2011 (ammissione al passivo e termini di produzione documentale), e dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 (onere di provare l'assenza di strumentalità del credito). Si censurava altresì l'esclusione di documenti e dichiarazioni integrative e la mancata considerazione di questioni di prescrizione e di ammissione di singole voci (in particolare l'attività davanti al Tribunale di Bolzano).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per genericità e/o manifestamente infondati la stragrande maggioranza dei motivi di entrambi i ricorsi. Il ricorso di Cristiano Giovannelli è stato dichiarato inammissibile nella sua totalità e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso di Giovanni Giovannelli è stato invece ritenuto fondato solo con riguardo al sesto motivo (credito relativo all'attività professionale svolta davanti al Tribunale di Bolzano): su tale punto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Pistoia per nuovo esame. Per il resto il ricorso di Giovanni Giovannelli è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. La Corte ha confermato i principi secondo cui la difesa personale degli amministratori non è automaticamente riferibile alla società e che il Tribunale deve verificare preliminarmente la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita prima di considerare la buona fede del creditore.
Norme richiamate
art. 2475-bis cod. civ.
La norma è stata interpretata nel senso che alla società sono riferibili esclusivamente le attività degli amministratori che rientrino tra le funzioni di gestione previste dall'art. 2380-bis c.c.; la difesa personale dell'amministratore non è automaticamente onere della società e non comporta ex lege l'imputazione del relativo credito alla società.
art. 2380-bis cod. civ.
Richiamato come parametro per definire quali attività degli amministratori siano riconducibili alla gestione societaria: solo quelle rientranti nei poteri gestori giustificano la riferibilità alla società.
art. 59 d.lgs. 159/2011
La Corte distingue la tardività della produzione documentale (non è tardiva se prodotta con l'atto di opposizione) dalla ammissibilità di dichiarazioni integrative o prove testimoniali che in ogni caso devono essere correttamente dedotte e richieste nel procedimento di opposizione; inoltre non vale a sanare la mancanza del mandato probatorio richiesto per dimostrare che la prestazione fu resa nell'interesse della società.
art. 52 d.lgs. 159/2011
comma 1, lett. b) e comma 3
Il Tribunale deve verificare in primo luogo la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo se non risulta tale strumentalità l'onere ricade sul creditore di provare la buona fede. Tale criterio vale anche in sede di opposizione allo stato passivo.
art. 96 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la nomina del difensore di fiducia deve essere depositata con indicazione chiara della parte assistita e del procedimento, utile a dimostrare se il mandato era conferito nell'interesse della società o del singolo amministratore.
art. 39 legge n. 231/2001
Richiamata la incompatibilità della doppia difesa da parte del medesimo professionista, con conseguenze sulla valutazione della riferibilità dell'incarico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dichiarato inammissibile.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di motivi di cassazione, relativo ai vizi di motivazione e violazione di legge contestati nelle impugnazioni; la Corte ha ritenuto tali censure generalmente generiche o manifestamente infondate.
Massime di principio
- La difesa personale dell'amministratore, anche se relativa a reati commessi nell'esercizio delle funzioni gestorie, non è automaticamente spesa della società: per far gravare il costo sulla società è necessario provare un mandato conferito in interesse della società (documentazione formale o atto organico che conferisca l'incarico).
- In procedura di misure patrimoniali (d.lgs. 159/2011) il giudice verifica prima la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo se non sussiste strumentalità spetta al creditore provare la propria buona fede.
- Le dichiarazioni rese dagli amministratori interessati a sollevarsi dalla responsabilità personale (dichiarazioni integrative favorevoli) hanno valore probatorio limitato e possono essere ritenute inattendibili per conflitto di interessi, se non supportate da elementi indipendenti.
- La produzione documentale è tardiva se proposta solo in udienza; la presentazione di documenti con l'atto di opposizione non è in genere tardiva. Tuttavia la tempestività non supplisce all'assenza di prove essenziali (es. mandato) richieste per dimostrare l'interesse societario.
- Nelle opposizioni allo stato passivo l'attrito tra questioni di fatto (esistenza del mandato, termine di prescrizione, contenuto transattivo) resta essenzialmente affidato al giudice di merito: la Cassazione non riesamina fatti nuovi o valutazioni probatorie non precedentemente impugnate adeguatamente.
- Se il giudice omette di decidere su singole domande rilevanti (es. ammissione di un credito connesso a un specifico procedimento), la Corte può annullare parzialmente e rinviare il punto al giudice di merito per nuovo esame.
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