Sentenza n. 4159/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi sulla istanza di conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more della decisione, l'amministrazione aveva posto fine all'inerzia oggetto del ricorso mediante l'adozione del provvedimento del 24 marzo 2026. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Caserta sulla propria istanza di conclusione del procedimento di primo ingresso. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato un provvedimento del 24 marzo 2026 con cui ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato in favore del ricorrente. Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere la conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento conclusivo o comunque pone fine all'inerzia contestata, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La dichiarazione della parte ricorrente di cessata materia del contendere, accompagnata dalla sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, consente la definizione del giudizio senza ulteriore decisione sulla fondatezza dell'azione avverso il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiari connotazioni della controversia giustificano una deroga alla regola della soccombenza.
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