Sentenza n. 1064/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accertamento e declaratoria dell'inefficacia o in via subordinata per l'annullamento dell'atto Protocollo n.-OMISSIS- del 1° ottobre 2021, con il quale il Comune ha assunto un provvedimento di diniego in ordine ad una SCIA presentata dal ricorrente in data 21 giugno 2021 protocollo n. 13770;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale relativo alla SCIA presentata il 21 giugno 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di accertamento e declaratoria dell'inefficacia del diniego comunale relativo alla SCIA e, in subordine, di annullamento dell'atto. Prima della decisione nel merito, con nota del 6 febbraio 2026, ha comunicato il venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e non può essere deciso nel merito quando essa dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Le spese sono state integralmente compensate, considerando le circostanze del caso concreto e l'art. 84, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese anche nei casi di rinuncia irrituale, applicabile al caso concreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel procedimento celebrato nell'ambito dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione nel merito, la parte ricorrente dichiari che è venuto meno l'interesse alla pronuncia richiesta.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può decidere il merito quando tale parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta, avuto riguardo alle circostanze concrete, anche nei casi di rinuncia irrituale richiamati dall'art. 84, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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