Cassazione Penale, Sentenza n. 36761/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di appello per mancata e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., deducendo che la condotta aveva minima o nulla capacità offensiva e chiedendo l'applicazione della citata causa di non punibilità. Ha articolato due motivi: (i) carenza assoluta di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis; (ii) inosservanza dell'art. 131-bis per la mancata considerazione della minima offensività della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente aveva proposto una censura generica sull'applicazione dell'art. 131-bis senza fornire la specifica ragione del discostamento dal minimo edittale o gli elementi che dimostrassero la tenuità del fatto; pertanto la Corte di appello non era tenuta a valutare tale motivo generico. La sentenza richiama il principio consolidato che i motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, sono inammissibili e non possono essere sanati in sede di Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non fosse necessario valutare questa causa perché il ricorrente l'aveva proposta in modo generico e senza indicare i motivi specifici che giustificassero il riconoscimento (nessuna espressa valutazione di merito sulla sua applicabilità).
art. 595 cod. pen.
Norma relativa al reato di diffamazione; la Corte di appello ha operato una riqualificazione di parte della condotta ai sensi di questa fattispecie, con conseguente dichiarazione di non procedibilità per mancanza di querela rispetto a un capo di imputazione.
art. 342 cod. pen.
Richiamato quale riferimento per la rideterminazione della pena rispetto a un capo di imputazione: la Corte di appello ha rideterminato la pena avvalendosi di tale disposizione come parametro normativo per la misura inflitta.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in legge 18/12/2020, n.176
Indica il regime procedurale speciale applicato al procedimento (normativa emergenziale richiamata per lo svolgimento del processo); il procedimento si è svolto ai sensi di tali disposizioni.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (Botta), Rv. 262700
Principio di diritto richiamato: i motivi generici sono inammissibili e, anche se il giudice dell'impugnazione non li affronta nel merito, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis va formulata in modo specifico: il ricorrente deve indicare i fatti e gli elementi che dimostrano la particolare tenuità e giustificano il discostamento dal minimo edittale; un'invocazione generica è inammissibile.
- La Corte d'appello non è tenuta a valutare o motivare espressamente una causa di non punibilità non adeguatamente prospettata dall'appellante; l'omessa valutazione di un motivo generico non è rimediabile in Cassazione.
- I motivi generici proposti in concorso con motivi specifici restano viziati da inammissibilità originaria e non possono essere convertiti in oggetto di revisione in sede di legittimità.
- Quando la condotta presenta elementi di particolare gravità (es. affermazioni offensive rivolte a uffici giudiziari o alla Procura), tale circostanza può precludere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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