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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39569/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere, sostenendo che erano decorse le durate massime previste dall'art. 303 cod. proc. pen. e deducendo che, per effetto della trasmissione degli atti ad altro giudice e del successivo mutamento al rito abbreviato (dopo rimessione in termini), i termini dovessero ricomputarsi ex art. 303 comma 2 o comunque a favore del ristretto. Richiamava anche la sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2005 e contestava la motivazione che, a suo avviso, aveva erroneamente richiamato precedenti non pertinenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse direttamente con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che aveva posto rilievo sulla perdurante operatività della sospensione dei termini disposta nella fase celebrata con rito ordinario e che tale sospensione si estendeva anche al processo derivante dallo stralcio/segregazione delle posizioni. La Corte ha inoltre escluso che vi sia stata una vera trasmissione degli atti ad altro giudice tale da far decorrere nuovamente i termini; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla continuità tra fase ordinaria e rito abbreviato e sul computo complessivo dei termini di custodia cautelare, concludendo che i termini non erano spirati. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rimettendo alla Cancelleria gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini massimi della custodia cautelare e il computo in caso di successione tra fasi processuali; la Corte ha interpretato che, nel passaggio da giudizio ordinario a rito abbreviato ammesso dopo l'avvio del dibattimento, i termini si articolano sommando i periodi riferibili alle rispettive fasi senza superare il limite complessivo previsto dall'art. 303.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione dei termini in presenza di procedimenti stralciati o complessi; la Corte ha ritenuto operativa la sospensione disposta nella fase celebrata con rito ordinario e applicabile al successivo processo derivante dallo stralcio, purché permangano le condizioni di complessità che giustificano la sospensione.

  • art. 302 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla ipotetica trasmissione ad altro giudice; la Corte ha escluso l'applicabilità nella fattispecie perché non è emersa una effettiva trasmissione degli atti che abbia alterato la competenza o determinato una nuova decorrenza dei termini.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto per cui è stata applicata la misura cautelare; indicato come titolo del reato a fondamento della custodia cautelare, ma la questione centrale della sentenza è di natura processuale relativa al computo dei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o abusivo; la Corte ha usato questa norma per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti di cancelleria per le comunicazioni dopo la decisione; la Corte ha ordinato alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni di rito previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la durata della custodia cautelare occorre confrontarsi specificamente con il provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o riferimenti a provvedimenti diversi possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mera indicazione di una "trasmissione ad altro giudice" non è sufficiente: deve emergere una reale modificazione della competenza o un effetto processuale concreto che giustifichi la ricostruzione dei termini in senso favorevole all'imputato.
  • Quando un giudizio ordinario si trasforma in rito abbreviato dopo l'avvio del dibattimento, il computo dei termini di custodia cautelare è continuativo e si articola sommando i periodi riferiti alle diverse fasi, senza poter superare il limite complessivo stabilito dall'art. 303; la sospensione già disposta nella fase precedente può continuare a produrre effetti se permangono le condizioni che l'hanno giustificata.
  • La giurisprudenza consolidata tende a preservare la continuità processuale e a evitare che cambi formali del rito producano automaticamente effetti ablativi dei termini, salvo che non vi sia un chiaro intervento normativo o processuale che imponga un nuovo decorso.
  • Chi impugna deve produrre elementi probatori e argomentazioni puntuali su fatti e conseguenze giuridiche (ad es. concreta trasmissione degli atti, modifica di competenza, cessazione delle condizioni di sospensione) per evitare la dichiarazione di aspecificità o manifesta infondatezza.

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