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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23231/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per concorso in rapina impropria aggravata, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione/porto/ricettazione di una pistola. Le doglianze principali sono: (i) vizio di qualificazione giuridica (si contesta che i fatti siano rapina impropria e si sostiene più correttamente trattarsi di furto aggravato per mancata contestualità tra sottrazione e violenza); (ii) mancata motivazione sulla "quasi-flagranza" e sul nesso di contestualità temporale tra sottrazione e violenza; (iii) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-bis (violenza in luogo di privata dimora) e dell'aggravante ex art. 61 n.2 (uso arma); (iv) nullità per mancata formale contestazione del reato di danneggiamento; (v) mancata prova del dolo/elemento soggettivo per il reato di resistenza, atteso che la polizia era in borghese; (vi) specifica difesa di Ruci riguardo alla detenzione/porto dell'arma e alla sua partecipazione limitata al solo accompagnamento; (vii) vizi nella determinazione della pena e nella negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile parte delle doglianze (in particolare alcune censure di Ruci riconosciute come sindacato sulle scelte valutative del giudice di merito), ma ha accolto il motivo principale relativo alla qualificazione giuridica dei fatti (rapina impropria) ritenendo carente la motivazione della Corte territoriale sul punto. In particolare, la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato in che modo non si fosse interrotto il nesso di contestualità tra la sottrazione e l'uso della violenza (quasi-flagranza), limitandosi a riferirsi in modo apodittico alla presenza del GPS e al rinvenimento casuale dei gioielli. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rimandato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. L'accoglimento del motivo principale ha assorbito le altre doglianze rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; utilizzato per valutare la partecipazione dei vari imputati alla condotta complessiva

  • art. 628 cod. pen. comma 2

    disciplina la rapina impropria; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione purché sussista il nesso di contestualità (quasi-flagranza)

  • art. 624-bis cod. pen.

    previene talune fattispecie di furto in abitazione aggravato; citato nelle doglianze relative alla qualificazione del fatto

  • art. 628 cod. pen. comma 3 n. 3-bis

    prevede un'aggravante quando la violenza o minaccia si realizzi in luogo destinato a privata dimora; i ricorrenti contestavano l'applicazione di tale aggravante ritenendo che la violenza non fosse avvenuta nei luoghi di privata dimora

  • art. 337 cod. pen.

    norma sulla resistenza a pubblico ufficiale; la difesa ha contestato la sussistenza del dolo specifico, osservando l'intervento in borghese degli agenti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    principio di motivazione delle decisioni; la Cassazione richiama che la Corte d'appello deve fornire motivazione adeguata e non apodittica, e che i ricorsi non possono limitarsi a un sindacato sulle valutazioni discrezionali del merito

  • art. 61 cod. pen. numero 2

    circostanza aggravante relativa all'uso di armi; la Corte ha richiesto elementi indiziari chiari per ritenere che l'arma sia stata impiegata per la consumazione dei furti

Massime di principio

  • Per la rapina impropria non è necessaria la contemporaneità temporale assoluta tra sottrazione e violenza: è sufficiente che esista un arco temporale tale da mantenere il nesso di contestualità (quasi-flagranza) e l'intento di impedire la restituzione della refurtiva o assicurare l'impunità
  • Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro e non apodittico come risulta preservato il nesso di contestualità; la mera attestazione di rinvenimento della refurtiva o di strumenti di controllo (es. GPS) senza spiegare il collegamento causale non basta
  • Le doglianze in Cassazione che si limitano a rimettere in discussione le valutazioni di merito, senza indicare errori di diritto, illogicità o mancanze argomentative palesi, sono inammissibili
  • La violenza usata per eludere la cattura può essere valutata come strumentale all'impunità e contribuire alla configurazione della rapina impropria se il nesso con la sottrazione non risulta interrotto
  • Per l'applicazione di aggravanti legate all'uso dell'arma occorrono elementi probatori che colleghino l'arma alla consumazione del reato; il mero rinvenimento dell'arma in prossimità non sempre giustifica l'aggravante
  • Se una condotta non è stata formalmente contestata in atti, ciò può dar luogo a censure sulla validità della condanna per quella specifica fattispecie
  • In caso di carenza motivazionale su punti decisivi della qualificazione del reato, la Cassazione può annullare la sentenza con rinvio a diversa sezione di merito per nuovo esame

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