Cassazione Penale, Sentenza n. 22169/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza n. 34929/17.3.2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Si deducevano errori di fatto relativi alla omessa notifica al difensore di (i) avviso di deposito fuori termine della sentenza di appello e (ii) avviso di fissazione dell'udienza avanti la Corte di Cassazione, nonché irregolarità nella registrazione della nomina del nuovo difensore (violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p.), con richiesta di revoca e restituzione degli atti o nuova celebrazione dell'udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che le censure proposte non consistessero in errori di fatto percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) ma in valutazioni e interpretazioni giuridiche della Corte di legittimità, che non sono sindacabili con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. La sentenza impugnata era motivata e ha dato risposta argomentata alle eccezioni sollevate; dunque non è stato ravvisato alcun errore di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla violazione del diritto di difesa per mancata notifica; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto che la valutazione sull'efficacia delle notifiche e della nomina del difensore fosse di natura giuridico-valutativa e non un errore di fatto percettivo.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Fondamento normativo del ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ne richiama i limiti, precisando che il rimedio è riservato all'errore percettivo (svista/equivoco) nella lettura degli atti di cassazione e non agli errori di valutazione o di diritto.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U., n. 18651/2015; Sez. 5, n. 29240/2018; Sez. 6, n. 44637/2013; Corte cost., n. 186/2000)
Richiamati come principi consolidati: il ricorso straordinario non è ammissibile per errori di diritto o di valutazione; l'errore di fatto ammesso è solo quello percettivo che abbia effettivamente modificato il processo decisionale della Corte.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti di Cassazione; non può essere usato per criticare valutazioni o interpretazioni giuridiche della Corte.
- Se la Corte di legittimità espone e argomenta le ragioni della decisione sulle presunte irregolarità di notifica o sulla nomina del difensore, tali questioni assumono natura valutativa e non sono sindacabili con il rimedio straordinario.
- Per contestare efficacemente una presunta omissione di notifica occorre documentare in modo incontrovertibile un errore materiale (es. assenza di registrazioni/PEC, ricevute mancanti) che configuri una svista percettiva, non solo sostenere una diversa interpretazione giuridica.
- Quando la controversia riguarda l'interpretazione della natura (unitaria o meno) del diritto di difesa o la portata giuridica di atti processuali, il percorso corretto non è il ricorso straordinario per errore di fatto ma altri rimedi ordinari o impugnazioni idonee a discutere questioni di diritto.
- In vista di impugnazioni successive, è utile raccogliere e conservare prove documentali (ricevute PEC, registri di cancelleria, copie degli avvisi) che possano dimostrare una effettiva omissione materiale, distinguendola chiaramente da un dissenso interpretativo.
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