Sentenza n. 12569/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-, emesso in data 9 gennaio 2023 e notificato l’11 gennaio 2023, con il quale al ricorrente, -OMISSIS-, è stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi quattro, per la violazione della fattispecie di cui all’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18 del d.P.R. n. 737/1981; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare, in particolar modo dell’atto di contestazione degli addebiti nonché del verbale e della delibera del Consiglio Centrale di Disciplina; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi, adottata dal Capo della Polizia, nonché gli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 9 gennaio 2023, notificato l'11 gennaio 2023, con cui gli era stata inflitta la sospensione dal servizio per quattro mesi per la violazione dell'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. Ha inoltre impugnato gli atti del procedimento disciplinare, inclusi la contestazione degli addebiti, il verbale e la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina, nonché gli atti connessi e conseguenziali, deducendone l'illegittimità sotto una serie di profili non specificati nel testo della sentenza. L'istanza cautelare era stata respinta per assenza, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, del fumus boni iuris. Successivamente, con memoria del 16 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in considerazione del futuro collocamento in quiescenza previsto per il 1° gennaio 2028, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., sulla base della dichiarazione espressa del ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia e della mancata opposizione del Ministero.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta perdita di interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 6, n. 1, d.P.R. n. 737/1981
Disposizione indicata quale fattispecie sanzionatoria posta a fondamento della sospensione dal servizio.
art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981
Disposizione richiamata in combinato con l'art. 6, n. 1, quale norma disciplinare violata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perso l'interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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