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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 66/2024, depositata e resa pubblica il 08.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2862/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.06.2025.

Giustizia amministrativa202505991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021 e condannava il Ministero all'erogazione del beneficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, con la quale era stato riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione il 16 giugno 2025 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto la dichiarazione dell'obbligo di eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza, verificando il rispetto del termine per la proposizione dell'azione, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, la notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, oltre agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penalità eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, non manifestamente iniqua, quale strumento compulsivo volto a garantire l'effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il termine processuale applicabile al rito camerale risulta rispettato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è applicata in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo conformativo derivante dalla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare che la misura perda la funzione compulsiva e si trasformi in un'indebita locupletazione; nel caso deciso, tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento, amministrazione e commissario operano in una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione rileva anche ai fini della cessazione della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimento

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