Sentenza n. 981/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per il corso-concorso finalizzato al reclutamento di 22 vice commissari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e comunicazione di esclusione per mancato possesso del titolo di laurea richiesto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e la propria esclusione, deducendo cinque ordini di censure. In primo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l'eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo che l'esclusione dei possessori di laurea triennale fosse ingiustificata rispetto alla precedente procedura interna del 2021, nella quale la laurea triennale era stata ammessa per l'accesso alla medesima qualifica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 15, comma 6, della l.r. n. 7/2005 e l'errata applicazione della l.r. n. 26/1985, sostenendo che il generico riferimento legislativo al diploma di laurea comprendesse anche la laurea triennale e non consentisse al bando di restringere la platea dei candidati alla laurea magistrale o specialistica. In terzo luogo, ha lamentato la violazione del principio di coerenza dell'azione amministrativa, contestando la giustificazione secondo cui la laurea triennale era stata ammessa nella procedura interna per valorizzare professionalità già acquisite, mentre il concorso esterno mirava a selezionare candidati con più elevata preparazione specialistica. In quarto luogo, ha invocato il favor partecipationis e l'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la laurea triennale fosse idonea allo svolgimento delle funzioni di vice commissario e che la sua esclusione fosse sproporzionata. Infine, ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 15, comma 6, della l.r. n. 7/2005, affermando che le ulteriori specificazioni demandate al bando non potessero trasformarsi in restrizioni immotivate dei requisiti di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi, purché tali requisiti siano ragionevolmente correlati alle mansioni e alle esigenze organizzative della procedura. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. La scelta di richiedere, per l'accesso all'Area C e alla qualifica di vice commissario, il diploma di laurea del vecchio ordinamento oppure la laurea magistrale o specialistica equiparata è stata ritenuta coerente con il livello delle funzioni tecniche, operative e di coordinamento proprie del profilo. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto alla procedura interna del 2021, poiché progressione verticale e concorso pubblico esterno hanno finalità e destinatari diversi: nella procedura interna l'esperienza professionale già maturata può compensare un diverso livello del titolo di studio, mentre il concorso esterno mira a selezionare una più elevata preparazione iniziale e specialistica. L'art. 15, comma 6, della l.r. n. 7/2005 è stato interpretato nel senso che demanda ai bandi la definizione delle ulteriori specificazioni dei titoli di accesso, senza imporre rigidamente l'ammissione della laurea triennale. Il favor partecipationis opera come criterio interpretativo delle clausole del bando, ma non impedisce la preventiva fissazione di requisiti selettivi ragionevolmente correlati al profilo professionale. Le valutazioni della ricorrente sulla sufficienza della laurea triennale sono state ritenute attinenti al merito tecnico-organizzativo riservato all'Amministrazione. Il richiamato disegno di legge regionale sopravvenuto è stato ritenuto irrilevante, poiché innovativo e non interpretativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento non impediscono all'Amministrazione di differenziare i requisiti di accesso quando le procedure abbiano finalità e destinatari non omogenei e la differenziazione sia correlata alle funzioni da svolgere.
art. 15, comma 6, l.r. n. 7/2005
I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso…
La disposizione non determina rigidamente il livello del titolo universitario, ma demanda al bando le ulteriori specificazioni, consentendo di richiedere laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento, purché la scelta sia ragionevole e coerente con il profilo.
l.r. n. 26/1985
La censura di errata applicazione della disciplina regionale è stata respinta; il bando è stato ritenuto coerente con il quadro normativo applicabile.
art. 1, comma 4, l.r. n. 18/2017
La norma non rende vincolanti per i concorsi esterni le scelte compiute nelle precedenti procedure interne; stabilisce il parametro dei requisiti per le progressioni tra aree, senza imporre un vincolo inverso alle procedure esterne.
art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
Il favor partecipationis orienta l'interpretazione delle clausole del bando, ma non esclude la possibilità di fissare requisiti selettivi quando siano coerenti con il profilo professionale e con le esigenze organizzative.
Massime di principio
- L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso a un concorso pubblico, purché il requisito sia ragionevolmente correlato alla professionalità, alla preparazione culturale e alle mansioni del posto da ricoprire; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- Quando la legge individua genericamente il diploma di laurea come requisito e demanda al bando le ulteriori specificazioni, l'Amministrazione può precisare il livello della formazione universitaria richiesto, anche limitandolo alla laurea magistrale, specialistica o al diploma di laurea del vecchio ordinamento, se la scelta è coerente con il profilo professionale e non manifestamente irragionevole.
- La diversa disciplina dei requisiti di accesso tra una procedura interna di progressione verticale e un concorso pubblico esterno non integra, di per sé, disparità di trattamento, poiché le due procedure possono avere destinatari, finalità e modalità di selezione differenti; l'esperienza professionale già maturata dal personale interno può giustificare una diversa modulazione del titolo di studio.
- L'ammissione della laurea triennale in una precedente procedura interna non vincola l'Amministrazione nelle successive procedure concorsuali esterne, salvo l'esistenza di uno specifico atto generale di autovincolo; le scelte relative ai requisiti di accesso restano rinnovabili in relazione alle esigenze attuali dell'organizzazione.
- Il principio del favor partecipationis opera come criterio di interpretazione delle clausole del bando, ma non impedisce la fissazione preventiva di requisiti selettivi ragionevolmente giustificati dalla necessità di reclutare professionalità con un determinato livello di preparazione iniziale; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni tecnico-organizzative a quelle dell'Amministrazione.
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