Sentenza n. 464/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza del ricorrente del 20 giugno 2024 nonché dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione sulla predetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 20 giugno 2024 di conclusione espressa del procedimento di finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda di finanziamento per danni subiti in occasione di eventi meteorologici eccezionali. Dopo una nota regionale del 25 ottobre 2023 che aveva dichiarato il finanziamento ammissibile per euro 102.684,75 e richiesto documentazione integrativa, il Dipartimento regionale, con nota del 17 giugno 2024, aveva comunicato che la richiesta non poteva essere accolta, precisando tuttavia che la pratica si sarebbe intesa definitivamente conclusa soltanto decorsi dieci giorni dal ricevimento. La ricorrente, con PEC del 20 giugno 2024, aveva formulato osservazioni e intimato la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Non avendo ricevuto riscontro, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'amministrazione a provvedere. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota del 17 giugno 2024 costituisse già il provvedimento conclusivo negativo e non una mera comunicazione procedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la nota del 17 giugno 2024 non costituisse un provvedimento finale negativo, poiché illustrava le ragioni del possibile diniego e rinviava la conclusione della pratica allo scadere dei dieci giorni, termine funzionale all'esercizio del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990. Poiché la ricorrente aveva presentato osservazioni entro tale termine, l'amministrazione era tenuta a esaminarle e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il giudice ha escluso che l'azione sul silenzio consentisse di recuperare termini ormai decorsi per impugnare un diniego già perfezionatosi, rilevando però che, secondo l'interpretazione letterale, sistematica e secondo buona fede degli atti amministrativi, la nota non poteva essere ragionevolmente intesa come decisione finale. La Regione è stata quindi condannata a provvedere sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata esclusa, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico della Regione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine concesso dall'amministrazione prima della conclusione negativa del procedimento consente l'esercizio del contraddittorio endoprocedimentale; le osservazioni presentate devono essere esaminate prima dell'adozione del provvedimento espresso finale.
art. 1362 c.c.
Le regole sull'interpretazione letterale e sistematica dei contratti sono applicabili all'interpretazione degli atti amministrativi, in quanto compatibili.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione secondo buona fede impone di individuare gli effetti dell'atto amministrativo secondo ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, in coerenza con il buon andamento e con l'esigenza di chiarezza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione comunica che una domanda non può essere accolta, ma rinvia la conclusione della pratica a un termine successivo, tale comunicazione non è necessariamente un provvedimento finale: deve essere interpretata considerando il contenuto complessivo dell'atto, il rapporto tra motivazione e dispositivo e l'effetto ragionevolmente percepibile dal destinatario.
- Il differimento della conclusione del procedimento, se funzionale all'esercizio del contraddittorio previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni tempestivamente presentate dal privato e di adottare successivamente un provvedimento espresso.
- L'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per riaprire i termini di impugnazione di un diniego già adottato; tale limite non opera quando l'atto amministrativo, interpretato secondo criteri letterali, sistematici e di buona fede, non integra un provvedimento conclusivo ma una comunicazione endoprocedimentale.
- Gli atti amministrativi devono essere redatti e interpretati in modo chiaro e lineare, così da consentire al destinatario di individuare con ragionevole certezza le proprie condotte e gli eventuali termini per la tutela giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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