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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09177/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha chiesto alla Corte di accertare l'inesistenza della sottoscrizione del consigliere estensore in una precedente sentenza di cassazione, sostenendo che la decisione recasse in calce il richiamo a un d.p.c.m. non più vigente alla data di pubblicazione e che, perciò, mancasse un valido impedimento alla firma dell'estensore. Nelle memorie ha poi chiesto la riunione ad altri giudizi e ha introdotto anche una autonoma azione di nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla sentenza priva di sottoscrizione e sostenendo che il vizio non sarebbe sanabile né con correzione materiale né con rinnovazione della pubblicazione. La controparte non è risultata notificata né dell'istanza originaria né delle memorie contenenti la nuova domanda.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'iniziativa processuale. Ha escluso sia la riunione ad altri giudizi, sia la proponibilità, nel procedimento introdotto come ricognizione dell'inesistenza della sottoscrizione, di una nuova actio nullitatis: tale ampliamento del thema decidendum è stato ritenuto una mutatio libelli e comunque incompatibile con il rito prescelto e con il mancato contraddittorio nei confronti del Comune. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che la sentenza contestata non era inesistente, ma al più non affetta da nullità, perché la mancata firma dell'estensore era giustificata dal richiamo all'emergenza Covid e dunque da un impedimento obiettivamente intellegibile ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; ha inoltre escluso i presupposti per la correzione di errore materiale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese non indicata nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancata sottoscrizione dell'estensore può essere legittimata da un impedimento, purché questo sia menzionato e obiettivamente intelligibile; il richiamo all'emergenza Covid è stato ritenuto sufficiente a rendere riconoscibile la causa impeditiva.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della sentenza priva di sottoscrizione, ma la Corte esclude che, nel procedimento introdotto, potesse essere proposta una diversa azione di nullità.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per disarmonie tra decisione e sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    L'istanza, avente natura di ricorso, avrebbe dovuto essere proposta e notificata secondo le regole del ricorso per cassazione e del contraddittorio con la parte costituita.

  • d.p.c.m. 8 marzo 2020

    art. 1, comma 1, lett. a)

    Il suo richiamo in calce alla sentenza, pur riferito a un decreto non più vigente alla data di pubblicazione, è stato considerato un riferimento all'emergenza pandemica e all'impedimento alla sottoscrizione.

  • d.l. 18/2020

    È richiamato come base normativa dell'emergenza sanitaria e delle misure organizzative per l'attività giudiziaria nel periodo Covid.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale dalla tassonomia, non emerge una specifica applicazione nel testo fornito.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del giudice relatore in una sentenza collegiale non integra necessariamente inesistenza dell'atto; ove vi sia comunque un'impedimento richiamato e riconoscibile, il vizio può al più risolversi in nullità e non in inesistenza.
  • L'azione diretta a far accertare la nullità radicale di una sentenza deve essere proposta con un ordinario giudizio di cognizione e nel rispetto del contraddittorio; non è consentito introdurla per la prima volta in un procedimento atipico avviato per diversa finalità.
  • Nel giudizio di cassazione, la proposizione di domande o motivi nuovi in corso di causa costituisce mutatio libelli e non è ammessa, specie se comporta l'ampliamento del thema decidendum rispetto al ricorso originario.
  • La correzione degli errori materiali è utilizzabile soltanto quando esista un mero scarto grafico tra volontà del giudice e sua rappresentazione formale, senza modificare il contenuto decisorio; non può essere impiegata per sostituire o riformulare la decisione.
  • In presenza di un richiamo testuale all'emergenza sanitaria e alle misure organizzative conseguenti, l'impedimento alla sottoscrizione della sentenza può ritenersi obiettivamente desumibile, senza necessità di una formulazione particolarmente analitica dell'impedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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