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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 1218 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Irpef - Redditi di lavoro dipendente - Agevolazioni - Indennità di volo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4896 del 2014, ha stabilito che l'agevolazione si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio. Non può quindi essere estesa al trattamento di favore riconosciuto al personale in quiescenza. La pretesa di applicare la tassazione limitata al 50% al trattamento percepito dopo il pensionamento è stata pertanto esclusa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. 917/1986, che limita al 50% la tassazione delle indennità di volo. Il punto era stabilire se tale regime agevolato potesse applicarsi anche al trattamento percepito da personale ormai collocato in quiescenza, oppure soltanto all'indennità di volo corrisposta al personale effettivamente in servizio.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 6, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Limitazione della tassabilità al 50% delle indennità di volo.

    La norma è stata interpretata restrittivamente: il beneficio fiscale riguarda l'indennità di volo collegata all'attività lavorativa svolta dal personale in servizio e non si estende ai trattamenti percepiti dal personale in quiescenza.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto quando derogano al regime ordinario di tassazione, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a soggetti o fattispecie non espressamente ricompresi nella norma.
  • Per applicare il regime agevolato è necessario verificare il collegamento diretto tra l'indennità e l'attività lavorativa effettivamente svolta: un trattamento percepito dopo la cessazione del servizio può avere natura diversa e non beneficiare automaticamente dell'agevolazione.
  • Il fatto che una prestazione economica derivi da un precedente rapporto di lavoro non è sufficiente, da solo, a renderla equiparabile alla retribuzione o all'indennità spettante durante il servizio attivo.
  • In situazioni analoghe occorre esaminare la natura giuridica del trattamento, il momento in cui viene percepito e il rapporto funzionale con l'attività lavorativa, oltre al testo vigente della disposizione fiscale applicabile.

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