Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo contenente quel provvedimento all'ufficio affari civili della Procura; inoltre ha richiamato un'attestazione interna secondo cui non risultava alcuna comunicazione telematica o cartacea da parte della cancelleria del Tribunale civile. La censura, in sostanza, mirava a contestare il dies a quo del termine per proporre opposizione e la conseguente tardività rilevata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio già di per sé sufficiente a determinare l'inammissibilità. Ha poi osservato che, anche nel merito, le doglianze erano inammissibili perché il provvedimento risultava comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite l'annotazione "al visto PM" nel fascicolo, senza che la Procura avesse provato una conoscenza successiva non imputabile. Ha quindi confermato la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. È stata disposta la declaratoria di inammissibilità senza spese, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base della proposta del relatore per la definizione accelerata del ricorso.
art. 136 c.p.c.
richiamato, in combinazione con l'art. 702-bis c.p.c., come disciplina della comunicazione del provvedimento, suscettibile anche di forme equipollenti purché idonee a garantire l'effettiva conoscenza.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato, in combinazione con l'art. 136 c.p.c., ai fini delle modalità di comunicazione del provvedimento di liquidazione.
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto, l'opposizione è stata comunque proposta oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione o dell'opposizione contro un provvedimento decisorio, rileva non solo la comunicazione in forma tipica, ma anche ogni forma equipollente che assicuri l'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario.
- Quando il provvedimento risulti inserito nel fascicolo e accompagnato da un'annotazione idonea a dimostrarne la messa a disposizione del destinatario, spetta alla parte che contesta la decorrenza del termine provare la mancata conoscenza per causa non imputabile.
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non siano stati comunicati o notificati.
- L'assenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra autonoma causa di inammissibilità.
- Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio non valgono, di regola, a escludere la conoscibilità del provvedimento quando questo sia comunque stato messo nella sfera di disponibilità del destinatario.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta condanna alle spese quando il ricorrente sia la Procura della Repubblica, organo propulsore dell'attività giurisdizionale, e la parte intimata non abbia svolto difese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →