Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2017 del 31/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (segretario comunale)
La controversia
Il segretario comunale aveva agito contro il Comune chiedendo la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario comunale e di Direttore generale, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Lecce aveva accolto solo la domanda relativa a un’indennità aggiuntiva, condannando il Comune al pagamento di euro 2.000,17, e aveva respinto le altre domande. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 2149/2011 depositata il 10 ottobre 2011, aveva rigettato sia l’appello principale del segretario sia quello incidentale del Comune. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, in particolare degli artt. 100 del d.lgs. n. 267/2000 e 15, comma 5, del d.P.R. n. 465/1997; con il secondo ha censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Ha contestato che la revoca dell’incarico di Segretario comunale fosse stata considerata legittima per il solo fatto della convenzione stipulata con un altro Comune per la gestione associata del servizio di segreteria, convenzione che riservava a quest’ultimo la nomina del segretario e rispetto alla quale il ricorrente non possedeva i requisiti professionali richiesti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla domanda di illegittimità della revoca dell’incarico di Segretario comunale. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la legittimità della revoca sulla sola stipulazione della convenzione con un altro Comune e sulla riserva a quest’ultimo della scelta del segretario, confondendo inoltre le funzioni di Segretario comunale e di Direttore generale. La decisione si poneva in contrasto con il principio per cui la revoca del segretario, quale atto di gestione del rapporto di lavoro, è sindacabile dal giudice ordinario e il convenzionamento, da solo, non costituisce una causa legittima di collocamento in disponibilità. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. La pronuncia non decide nuovamente le domande di risarcimento né l’esito della domanda relativa all’incarico di Direttore generale.
Norme richiamate
artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 267/2000
E’ illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi un provvedimento di tal fatta in contrasto con il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.
Il collocamento in disponibilità del segretario comunale non può essere disposto esclusivamente in conseguenza della convenzione associativa del servizio di segreteria; la cessazione del rapporto funzionale deve rispettare le cause e le garanzie previste dalla disciplina applicabile.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 465/1997
E’ illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi un provvedimento di tal fatta in contrasto con il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.
La facoltà dei Comuni di convenzionare l’ufficio di segreteria e di disciplinare le modalità del servizio non legittima, da sola, il collocamento in disponibilità del segretario comunale.
art. 97 Cost.
E’ illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi un provvedimento di tal fatta in contrasto con il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.
La disciplina della cessazione delle funzioni del segretario comunale e del convenzionamento del servizio attua il principio di buon andamento della pubblica amministrazione; tale principio è incompatibile con il collocamento in disponibilità fondato esclusivamente sulla convenzione.
Massime di principio
- La revoca dell’incarico di un segretario comunale è un atto di gestione del rapporto di lavoro adottato dalla pubblica amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ed è soggetta al sindacato del giudice ordinario, anche quando dipenda da una convenzione associativa del servizio di segreteria.
- La convenzione tra Comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria, anche se riserva a uno dei Comuni la scelta del segretario, non costituisce di per sé una causa legittima di collocamento in disponibilità del segretario dell’altro Comune.
- La cessazione del rapporto funzionale del segretario comunale può essere ricondotta alle cause previste dalla legge, tra cui la mancata conferma all’inizio del mandato o la revoca per gravi ragioni connesse alla violazione dei doveri d’ufficio; non può essere giustificata dalla sola stipulazione della convenzione associativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 5949/2018 del 12/03/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 7982/2018 del 30/03/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 9414/2018 del 17/04/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 10426/2018 del 02/05/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2018 del 11/07/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2018 del 18/07/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →