Cassazione Penale, Sentenza n. 3534/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale per aver investito e causato la morte del ciclista Manenti Mosè. In imputazione erano indicate le violazioni degli artt. 140 e 148 cod. strada (principi di prudenza e norme sul sorpasso), ma in sentenza i giudici di merito hanno ritenuto integrata la violazione dell'art. 141 cod. strada (obblighi di adeguare e moderare la velocità, specie in prossimità di un incrocio). Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, l'assenza di colpa specifica, la mancata corrispondenza tra imputazione e sentenza, la carenza di motivazione, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche per concorso di colpa della vittima), e ha dedotto estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa la dinamica dell'incidente e l'applicazione dell'art. 141 cod. strada (necessità di moderare la velocità e conservare il controllo, specie avvicinandosi a un incrocio). Ha dichiarato irrilevante l'assenza di contestazioni formali da parte della polizia intervenuta e ha affermato che, nei reati colposi, è legittima l'aggiunta di un profilo di colpa specifica diverso da quello originariamente contestato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, perché non dedotta nei gradi di merito e perché tale attenuante non è applicabile alla fattispecie dell'art. 589 cod. pen. Ha rigettato la doglianza sulla prescrizione, calcolando il termine massimo di 15 anni (reato consumato il 05/04/2011, prescrizione 05/04/2026). Tuttavia la Cassazione ha accolto il rilievo circa la mancata motivazione della Corte territoriale sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche (la difesa aveva indicato il concorso di colpa della vittima al 50%) e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio sulla pena ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 141 cod. strada
Il giudice ha interpretato questo articolo come obbligo di adeguare e moderare la velocità e di conservare il controllo del veicolo, in particolare all'approssimarsi di un incrocio; la sua violazione può costituire colpa specifica in caso di omicidio colposo stradale.
art. 140 cod. strada
Norma generale di prudenza e diligenza nella circolazione; pur richiamata in imputazione, i giudici hanno individuato più specificamente la violazione nell'art. 141.
art. 148 cod. strada
Norme regolanti il sorpasso; anche se citata in imputazione, i giudici di merito non l'hanno ritenuta decisiva nella dinamica ricostruita.
art. 589 cod. pen.
Fattispecie di omicidio colposo utilizzata per la condanna; la Corte ha confermato che le norme del codice della strada possono qualificare la colpa specifica ai fini dell'art. 589.
art. 589-bis cod. pen., comma 7
L'attenuante prevista per l'art. 589-bis non è applicabile alla fattispecie dell'art. 589; inoltre la sua applicazione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non era stata dedotta nei gradi di merito.
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, nei reati colposi, la sostituzione o aggiunta di un profilo di colpa specifica rispetto a quello originario non determina difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521, quando non si altera il fatto.
art. 163 cod. pen.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa della prognosi in base ai precedenti penali dell'imputato e ha confermato che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi recati dall'art. 133, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti.
art. 157 cod. pen., comma 6
Prevede il raddoppio del termine di prescrizione per alcuni reati; combinato con le regole applicabili, ha portato la Corte a calcolare il termine massimo di prescrizione in 15 anni per il reato contestato.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria di irrevocabilità: la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi di questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato perché il ricorso per Cassazione è stato articolato giusta il disposto di questa disposizione (modalità tecniche di impugnazione).
art. 133 cod. pen.
Rilevante per la valutazione della capacità a delinquere e della concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ammesso la valutazione dei precedenti come elemento ostativo.
Massime di principio
- In reati colposi stradali il giudice può ritenere violata una norma di comportamento diversa da quella formalmente indicata nell'imputazione se la ricostruzione del fatto non muta nella sua sostanza e ciò non determina difetto di correlazione ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
- L'assenza di contestazioni formali da parte della polizia intervenuta non impedisce al giudice di ritenere integrata la violazione di norme del codice della strada se le emergenze processuali lo supportano.
- Questioni favorevoli al reo (es. attenuanti specifiche) devono essere sollevate e dedotte nei gradi di merito; dedurle per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile.
- L'attenuante dell'art. 589-bis, comma 7, non è estensibile automaticamente alle ipotesi disciplinate dall'art. 589: occorre verificare la compatibilità normativa e procedurale.
- Se la Corte territoriale omette di valutare specifiche e pertinenti deduzioni difensive rilevanti per il trattamento sanzionatorio (es. concorso di colpa della vittima), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinviare per nuovo giudizio su sanzione.
- Per la sospensione condizionale della pena il giudice di merito può basare il giudizio prognostico su elementi selezionati (come precedenti penali) senza dover discorrere esaustivamente su tutti gli elementi elencati dall'art. 133 cod. pen.
- Il calcolo della prescrizione nei delitti colposi con violazione del codice della strada richiede attenzione alle disposizioni che aumentano i termini (es. raddoppio e maggiorazioni) e va verificato caso per caso; non sempre la prescrizione è intervenuta.
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