Sentenza n. 8783/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 41383 del 14.10.2024 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. La domanda era stata presentata il 15 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990 e dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, quantificato in complessivi 120 giorni, senza che l’Amministrazione avesse adottato un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l’adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha interpretato l’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l’Amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi. Poiché alla data del ricorso tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine individuato anche in ragione del carattere massivo dei procedimenti. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’Amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di verifica e integrazione, il termine massimo complessivo può giungere a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini dell’azione contro il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare il provvedimento espresso entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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