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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 669/2025, resa tra le parti, pubblicata il 26 novembre 2025, non notificata, con cui era respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso iscritto al n. 2029/2025 Reg. Ric. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria di merito approvata in occasione del verbale n. 3 del 25 agosto 2025 della Commissione esaminatrice ed allo stesso allegata; - del provvedimento – di estremi non conosciuti - con cui era comunicato il risultato nella selezione con esclusione dalla graduatoria finale relativa all’“Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero professionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle priorità e delle azioni dell'area "Contrastare la povertà sanitaria", di cui al P.N.E.S. 2021-2027, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus — CUP F71H24000100006 — CUP F79G24000160006 — CUP F79G24000170006” indetto con deliberazione n. 284 del 7 marzo 2025; - del verbale n. 3 del 25 agosto 2025 con cui la Commissione esaminatrice ha assegnato il punteggio all’appellante e con cui ha individuato i criteri per la valutazione del colloquio; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova orale; - ove occorra dell’Avviso pubblico, sopra menzionato; - nonché per ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; nonché per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto dell’odierno appellante a ripetere il colloquio di cui al punto 8 dell’Avviso pubblico;

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti della selezione pubblica, inclusi la graduatoria, il verbale della commissione e l'esclusione dalla graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato gli atti della selezione pubblica indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero-professionale nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, contestando la riedizione della procedura e il procedimento seguito. In particolare, sono stati impugnati la graduatoria di merito, il provvedimento di comunicazione del risultato con esclusione dalla graduatoria finale, il verbale della commissione esaminatrice che aveva assegnato il punteggio e individuato i criteri di valutazione del colloquio, gli eventuali verbali di svolgimento e correzione della prova orale e, ove occorrente, l'avviso pubblico. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ripetere il colloquio. L'Azienda resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha contestato la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli atti della procedura. Il Collegio ha ritenuto che, prescindendo nella fase cautelare dalla questione della giurisdizione sollevata dall'Azienda, la domanda fosse priva del requisito del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. Non è stata quindi accolta la richiesta cautelare, senza che l'ordinanza definisse la questione di giurisdizione né anticipasse una decisione definitiva sulla legittimità della procedura. Le spese della fase d'appello sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS ha deciso l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda deve presentare il requisito del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancanza è sufficiente a respingere l'istanza cautelare.
  • Il giudice cautelare può decidere sulla carenza del periculum in mora prescindendo, nella fase cautelare, dall'esame della questione di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, quando tale questione non sia necessaria per definire la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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