Cassazione Penale, Sentenza n. 14567/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con un unico motivo: vizio di inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 544-ter cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che, dopo l'ordinanza del 12/12/2023 con la quale il giudice predibattimentale aveva rigettato l'originaria istanza di patteggiamento e fissato la prosecuzione davanti al giudice del dibattimento, tale giudice predibattimentale sarebbe divenuto incompatibile. La difesa aveva impugnato tale ordinanza e, secondo il ricorrente, l'ordinanza del 05/04/2024 del giudice del dibattimento che ha rigettato l'impugnazione era viziata perché non ha riconosciuto l'incompatibilità; tale vizio, sempre secondo il ricorrente, si sarebbe riverberato sulla successiva sentenza di patteggiamento (art. 444), rendendola illegittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen. non comportano nullità degli atti, ma costituiscono motivo per astensione o ricusazione da far valere tempestivamente; se non rilevate o non dedotte nei modi e termini previsti, non incidono sulla capacità del giudice e non sono causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità (art. 616 cod. proc. pen.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina della pronuncia di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma. Il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo ad annullare una sentenza di patteggiamento quando l'incompatibilità non sia stata tempestivamente eccepita.
Richiamato dal ricorrente come riferimento per la presunta inosservanza di norme processuali; tuttavia la Corte non ritiene che la questione sollevata possa fondare un vizio di nullità alla luce delle regole sull'incompatibilità (art. 34).
Le cause di incompatibilità previste da questa norma non determinano nullità degli atti: sono motivo di astensione o di ricusazione e devono essere dedotte tempestivamente; se non vengono rilevate nei modi e tempi previsti, non incidono sulla capacità del giudice e non costituiscono causa di nullità.
art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le cause di incompatibilità non rientrano tra le nullità che rendono invalido l'atto ai sensi di questa disposizione, salvo che siano state tempestivamente eccepite.
Stabilisce le conseguenze per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese processuali e applicazione di una sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende).
Massime di principio
- Le cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 cod. proc. pen. non producono automaticamente la nullità degli atti: costituiscono motivo per astensione o ricusazione che deve essere fatto valere tempestivamente nei modi previsti dal codice.
- Se l'incompatibilità non è stata dichiarata dal giudice con astensione né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, essa di norma non può essere utilizzata, in sede di impugnazione successiva, per ottenere la nullità delle decisioni rese.
- Per impugnare efficacemente una pronuncia (anche di patteggiamento ai sensi dell'art. 444), quando si ritiene che vi siano cause di incompatibilità del giudice, è necessario sollevare immediatamente l'eccezione tramite astensione o ricusazione; la mancata tempestiva impugnazione rende la censura debole in Cassazione.
- La Corte di Cassazione ha orientamento consolidato sul punto: ricorsi fondati solo su cause di incompatibilità non tempestivamente dedotte sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ex art. 616), perciò è importante valutare la fondatezza delle censure procedurali prima di proporre ricorso.
- Per contestare la validità di una sentenza di patteggiamento occorre fondare la censura su nullità o vizi sostanziali riconoscibili e non su questioni procedurali non tempestivamente dedotte, salvo casi di nullità insanabile espressamente previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →