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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14567/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con un unico motivo: vizio di inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 544-ter cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che, dopo l'ordinanza del 12/12/2023 con la quale il giudice predibattimentale aveva rigettato l'originaria istanza di patteggiamento e fissato la prosecuzione davanti al giudice del dibattimento, tale giudice predibattimentale sarebbe divenuto incompatibile. La difesa aveva impugnato tale ordinanza e, secondo il ricorrente, l'ordinanza del 05/04/2024 del giudice del dibattimento che ha rigettato l'impugnazione era viziata perché non ha riconosciuto l'incompatibilità; tale vizio, sempre secondo il ricorrente, si sarebbe riverberato sulla successiva sentenza di patteggiamento (art. 444), rendendola illegittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen. non comportano nullità degli atti, ma costituiscono motivo per astensione o ricusazione da far valere tempestivamente; se non rilevate o non dedotte nei modi e termini previsti, non incidono sulla capacità del giudice e non sono causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità (art. 616 cod. proc. pen.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della pronuncia di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma. Il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo ad annullare una sentenza di patteggiamento quando l'incompatibilità non sia stata tempestivamente eccepita.

  • art. 544-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento per la presunta inosservanza di norme processuali; tuttavia la Corte non ritiene che la questione sollevata possa fondare un vizio di nullità alla luce delle regole sull'incompatibilità (art. 34).

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Le cause di incompatibilità previste da questa norma non determinano nullità degli atti: sono motivo di astensione o di ricusazione e devono essere dedotte tempestivamente; se non vengono rilevate nei modi e tempi previsti, non incidono sulla capacità del giudice e non costituiscono causa di nullità.

  • art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le cause di incompatibilità non rientrano tra le nullità che rendono invalido l'atto ai sensi di questa disposizione, salvo che siano state tempestivamente eccepite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese processuali e applicazione di una sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Le cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 cod. proc. pen. non producono automaticamente la nullità degli atti: costituiscono motivo per astensione o ricusazione che deve essere fatto valere tempestivamente nei modi previsti dal codice.
  • Se l'incompatibilità non è stata dichiarata dal giudice con astensione né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, essa di norma non può essere utilizzata, in sede di impugnazione successiva, per ottenere la nullità delle decisioni rese.
  • Per impugnare efficacemente una pronuncia (anche di patteggiamento ai sensi dell'art. 444), quando si ritiene che vi siano cause di incompatibilità del giudice, è necessario sollevare immediatamente l'eccezione tramite astensione o ricusazione; la mancata tempestiva impugnazione rende la censura debole in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione ha orientamento consolidato sul punto: ricorsi fondati solo su cause di incompatibilità non tempestivamente dedotte sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ex art. 616), perciò è importante valutare la fondatezza delle censure procedurali prima di proporre ricorso.
  • Per contestare la validità di una sentenza di patteggiamento occorre fondare la censura su nullità o vizi sostanziali riconoscibili e non su questioni procedurali non tempestivamente dedotte, salvo casi di nullità insanabile espressamente previsti dalla legge.

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