Cassazione Penale, Sentenza n. 51324/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di concorso in estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. per fatti collegati a una pretesa di riappropriazione di un terreno assegnato a terzi; il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame degli arresti domiciliari sostenendo: 1) mancata autonoma valutazione del GIP e motivazione per relationem copiata dalla richiesta del PM; 2) assenza di gravità indiziaria e travisamento dei fatti, con richiamo alla diversa titolarità dell'esproprio e richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p.; 3) illegittimità della qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso; 4) carenza delle esigenze cautelari per l'ampio decorso del tempo, l'assenza di condotte successive rilevanti e le condizioni personali (età, stato di famiglia, incensuratezza di alcuni familiari). Sono stati depositati anche motivi nuovi e documenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha richiamato che in sede cautelare è sufficiente la prova degli gravi indizi e non la prova piena; ha ritenuto che il ricorso non denunci a norma gli specifici vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione rilevanti per la cassazione. Sul merito ha confermato che il GIP ha fornito autonome considerazioni anche se ha riportato la richiesta del PM, che il compendio indiziario evidenzia condotte intimidatorie poste tramite esponenti della locale di 'ndrangheta (anche in assenza di minacce esplicite) e che l'aggravante del metodo mafioso risulta integrata. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Il fatto contestato è qualificato come estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso; la Corte conferma che il metodo mafioso può emergere anche da minacce 'silenti' quando il messaggio intimidatorio trae efficacia dalla provenienza e dal contesto associativo
art. 393 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione della fattispecie in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte non ha accolto tale riqualificazione ritenendo insussistente la mancanza di coartazione dati gli elementi indiziari di intimidazione
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte distingue i criteri probatori del giudizio di merito (art. 192) da quelli della fase cautelare; in sede cautelare non è richiesto il livello di prova piena previsto per il giudizio di merito
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che ai fini cautelari occorre la sussistenza di gravi indizi e che tali indizi non vanno valutati con i criteri del giudizio di merito; citato anche il comma uno-bis
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Menziato in relazione alla presunzione di persistenza delle esigenze cautelari e alla possibilità che l'ampio decorso del tempo ne attenui la necessità; la Corte ritiene che l'onere difensivo di dimostrare l'attenuazione non sia stato adempiuto
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso che contesti l'insussistenza dei gravi indizi o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione
art. 628 e art. 629 cod. pen. (richiami giurisprudenziali)
La sentenza richiama orientamenti giurisprudenziali sul tema della minaccia 'silente' e della rilevanza dell'appartenenza o del metodo mafioso, evidenziando la preferenza per l'orientamento che considera rilevante l'intimidazione anche se implicita
Massime di principio
- In sede cautelare la prova richiesta è di gravità indiziaria, non la prova piena: contestazioni che si limitano a una diversa ricostruzione fattuale senza indicare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione sono spesso inammissibili in cassazione
- La motivazione 'per relationem' del giudice è ammissibile se accompagnata da autonome considerazioni che dimostrino che il giudice ha valutato le ragioni della difesa e gli elementi di prova
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche quando la minaccia è 'silente' se l'intimidazione deriva dalla provenienza e dal ruolo degli interlocutori; non è necessaria sempre una minaccia esplicita quando il contesto associativo conferisce efficacia intimidatoria al messaggio
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede elementi che dimostrino un ragionevole convincimento dell'agente di esercitare un proprio diritto; la mera esistenza di una posizione controversa non esclude automaticamente l'elemento coattivo richiesto per l'estorsione
- L'inerzia temporale e l'assenza di comportamenti successivi rilevanti possono incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ma la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l'attenuazione del rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio
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