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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06118/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, contestando in particolare la valutazione di recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità rileva che la decisione di merito aveva già motivato adeguatamente sia sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e la circostanza che l'imputato fosse sottoposto a misura cautelare per altro reato analogo, indice di una condotta ingravescente, sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sul consistente quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate, cocaina e hashish, e sull'assenza di elementi favorevoli di valutazione.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamata implicitamente in relazione alla recidiva, ritenuta correttamente applicata sulla base dei precedenti penali e della gravità complessiva della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato in ragione del quantitativo di droga e dell'assenza di elementi favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi criticamente con una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La recidiva può essere ritenuta correttamente motivata quando il giudice di merito valorizza i precedenti penali dell'imputato e ulteriori indicatori concreti di perseveranza o aggravamento della condotta criminosa, come la pendenza di una misura cautelare per reati analoghi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi elementi negativi del fatto, quale l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, unitamente all'assenza di concreti elementi favorevoli.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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