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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11968/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il diniego, disposto dal magistrato di sorveglianza di Viterbo, alla richiesta di poter tenere in cella il pentolame e utilizzare il fornello senza limiti orari. Per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. la circolare D.A.P. n.3676/2017 limita la cottura ai soli orari dalle ore 07:00 alle ore 20:00; il ricorrente denunciava che tale limitazione costituisse una discriminazione irragionevole rispetto ai detenuti in regime ordinario, violando gli artt. 3 e 32 Cost. e gli artt. 35-bis e 41-bis della L. n. 354/1975, con incidenza negativa sui diritti all'alimentazione e alla salute.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittime le disposizioni regolamentari interne che fissano fasce orarie per la cottura, purché incidano solo sulle modalita' di esercizio del diritto e non ne neghino l'esistenza. La differenziazione tra detenuti in regime 41-bis e detenuti comuni è ammessa quando l'Amministrazione dimostri concrete, motivate esigenze logistiche, organizzative o di sicurezza (es. maggior controllo, minor partecipazione ad attività esterne, allocazione in celle singole). Nel caso di specie l'Amministrazione ha fornito spiegazioni ritenute ragionevoli e proporzionate; pertanto il limite orario non è considerato discriminatorio né ingiustificatamente afflittivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 35-bis e 41-bis

    Gli artt. richiamati regolano aspetti del trattamento e del regime detentivo. La Corte interpreta che le limitazioni nell'esercizio di attività (es. cottura dei cibi) possono essere ammesse purché incidano sulle modalita' di esercizio del diritto e non neghino il diritto stesso; differenziazioni tra regimi (41-bis vs ordinario) sono legittime se fondate su solide ragioni logistiche, organizzative o di sicurezza.

  • Costituzione Italiana, art. 3 (uguaglianza)

    Il principio di uguaglianza vieta discriminazioni ingiustificate; tuttavia la Corte ammette differenziazioni legittime se giustificate da esigenze concrete e proporzionate, evitando una disparità surrettizia.

  • Costituzione Italiana, art. 32 (tutela della salute)

    La tutela della salute è un interesse costituzionalmente protetto che deve essere considerato nella valutazione della ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni; nel caso la Corte ha ritenuto che le misure non compromettessero effettivamente il soddisfacimento delle esigenze alimentari e di salute.

  • Circolare D.A.P. n. 3676/2017

    La circolare ha previsto fasce orarie per la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a 41-bis; la Corte ne riconosce l'efficacia regolamentare interna purché le ragioni organizzative e di sicurezza siano motivate.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato il motivo su violazione di norme e vizio di motivazione, ma la Corte l'ha ritenuto infondato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma sulle modalita' di riproduzione ridotta dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riprodotto nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • Le regolamentazioni interne che fissano finestre orarie per attività (es. cottura dei cibi) sono legittime se incidono soltanto sulle modalita' di esercizio del diritto e non ne negano l'esistenza.
  • Una diversa disciplina tra detenuti in regime 41-bis e detenuti ordinari è ammissibile quando l'Amministrazione dimostri esigenze concrete, motivate e proporzionate di ordine logistico, organizzativo o di sicurezza.
  • Il sindacato del giudice sulla regolamentazione amministrativa è limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità; non può sostituirsi alle scelte discrezionali dell'Amministrazione salvo vizio manifesto o carenza di motivazione.
  • Per contestare efficacemente una limitazione occorre dimostrare l'assenza o l'inconsistenza delle ragioni addotte dall'Amministrazione e l'effettivo pregiudizio ai diritti fondamentali (es. nutrizione, salute).
  • L'Amministrazione deve fornire motivazioni concrete (es. presenza in celle singole, minore partecipazione ad attività esterne, carenze di organico) per evitare che la regolamentazione appaia come misura eccessivamente afflittiva o discriminatoria.

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