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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/261

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/261 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/261 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in tutti gli Stati membri.

Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo i relativi codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati con i codici paese. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/261 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel sistema UE di organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole specifiche previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Contesto normativo e funzione del provvedimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative nel settore ortofrutticolo. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 prevede che la Commissione fissi i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, sulla base dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento. I valori sono determinati per singoli codici NC e per specifiche origini paesi terzi, con indicazione dell'importo in EUR/100 kg.

Ambito materiale dell'allegato

L'allegato elenca una serie di prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari relativi a specifiche origini, tra cui IL, MA, SN, TR, ZZ, EG, TN, JM, US, CL, CN e ZA; il codice ZZ è precisato come corrispondente a "altre origini".

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è altresì dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1, quale base per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento, distinti per codice NC del prodotto e per codice del paese terzo di origine.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli e per le relative origini (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, JM, US, CL, CN, ZA e codice ZZ per 'altre origini').

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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