Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/352

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro europeo comune per l’organizzazione dei servizi portuali nei porti marittimi della rete TEN-T e per la trasparenza dei rapporti finanziari tra porti e autorità pubbliche. Prevede regole su requisiti minimi, numero dei prestatori, obblighi di servizio pubblico, operatori interni, diritti dei lavoratori e gestione dei reclami. Introduce inoltre obblighi di trasparenza su contabilità, diritti per i servizi portuali e diritti d’uso dell’infrastruttura, con misure transitorie e applicazione dal 24 marzo 2019.

Regolamento che disciplina l’accesso al mercato e la fornitura dei principali servizi portuali nei porti marittimi UE, introducendo anche norme comuni sulla trasparenza finanziaria e sulla tariffazione dei porti.

Ambito di applicazione

Si applica ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013, per i servizi di rifornimento carburante, movimentazione merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta rifiuti e residui del carico, pilotaggio e rimorchio, nonché al dragaggio limitatamente all’articolo 11, paragrafo 2. Gli Stati membri possono estendere l’applicazione ad altri porti marittimi oppure escludere i porti della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche; il regolamento lascia impregiudicate le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi prima del 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo.

Regolamento (UE) 2017/352: servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

Il regolamento mira a creare un quadro uniforme per i servizi portuali nei porti marittimi dell’Unione, con l’obiettivo di migliorare efficienza, concorrenza, qualità del servizio e attrattività degli investimenti. La disciplina si collega espressamente alle esigenze del mercato interno, della rete TEN-T e della trasparenza dei finanziamenti pubblici, con attenzione anche alla tutela sociale e alla sostenibilità ambientale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e riguarda specificamente i servizi di rifornimento carburante, movimentazione merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, pilotaggio e rimorchio. L’articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio, pur non qualificandolo come servizio portuale in senso proprio.

Gli Stati membri possono:

  • escludere i porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche;
  • decidere di applicare il regolamento anche ad altri porti marittimi.

Restano impregiudicate le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Inoltre, il regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi prima del 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni centrali per la lettura del regolamento, tra cui:

  • prestatore di servizi portuali: persona fisica o giuridica che fornisce o intende fornire, dietro remunerazione, una o più categorie di servizi portuali;
  • ente di gestione del porto: soggetto pubblico o privato incaricato dell’amministrazione e gestione delle infrastrutture portuali e di funzioni connesse;
  • autorità competente: soggetto pubblico o privato competente, a livello locale, regionale o nazionale, in base al diritto interno;
  • diritti per i servizi portuali: tariffe pagate dagli utenti al prestatore;
  • diritti d’uso dell’infrastruttura portuale: corrispettivo riscosso a beneficio dell’ente di gestione o dell’autorità competente per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi portuali;
  • obbligo di servizio pubblico: onere imposto per assicurare servizi o attività di interesse generale che il mercato non garantirebbe spontaneamente.

Accesso al mercato dei servizi portuali

L’articolo 3 stabilisce che l’accesso al mercato può essere subordinato, nel rispetto del regolamento, a quattro tipi di condizioni:

  • requisiti minimi;
  • limitazioni al numero dei prestatori;
  • obblighi di servizio pubblico;
  • restrizioni per operatori interni.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, nell’ambito del diritto nazionale, di non assoggettare una o più categorie di servizi a tali condizioni. In ogni caso, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature portuali devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Requisiti minimi per i prestatori

L’ente di gestione del porto o l’autorità competente può imporre requisiti minimi ai prestatori, compresi i subappaltatori. L’articolo 4 delimita tassativamente gli aspetti cui tali requisiti possono riferirsi:

  • qualifiche professionali;
  • capacità finanziaria;
  • attrezzature necessarie e loro mantenimento;
  • disponibilità del servizio per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;
  • sicurezza marittima e portuale;
  • requisiti ambientali;
  • obblighi sociali e del lavoro applicabili nello Stato membro, inclusi contratti collettivi, requisiti di equipaggio, orario di lavoro e riposo dei marittimi, ispezioni del lavoro;
  • buona reputazione.

I requisiti devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti. Se includono conoscenze locali, deve essere garantito un accesso adeguato alle informazioni. La pubblicazione dei requisiti e della procedura per ottenere il diritto di fornire servizi portuali deve avvenire entro il 24 marzo 2019 o, se i requisiti si applicano dopo tale data, almeno tre mesi prima della loro efficacia.

È inoltre previsto che, se necessario per assicurare il rispetto delle norme sociali e del lavoro, uno Stato membro possa imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per rimorchio o ormeggio, previa informazione alla Commissione.

Procedura di verifica della conformità

L’articolo 5 impone una procedura di trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. La decisione sulla richiesta di autorizzazione deve essere adottata entro un termine ragionevole che non può superare quattro mesi dal ricevimento della domanda completa.

Ogni rifiuto, limitazione o cessazione del diritto di prestare il servizio deve essere motivato in modo adeguato sulla base dei requisiti minimi.

Limitazione del numero di prestatori

L’articolo 6 consente di limitare il numero dei prestatori per un determinato servizio portuale per ragioni specifiche, tra cui:

  • scarsità o diversa destinazione degli spazi portuali;
  • necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico;
  • sicurezza o sostenibilità ambientale;
  • caratteristiche dell’infrastruttura o del traffico;
  • esito della verifica di esposizione diretta alla concorrenza ai sensi della direttiva 2014/25/UE.

La proposta di limitazione deve essere pubblicata, con motivazione, almeno tre mesi prima della decisione, così da consentire osservazioni degli interessati. La decisione finale deve essere pubblicata e, se si procede alla limitazione, deve essere avviata una procedura di selezione aperta, non discriminatoria e trasparente. In condizioni normali il termine minimo per presentare domanda è di 30 giorni.

Se l’ente di gestione del porto fornisce direttamente il servizio o tramite un organismo controllato, gli Stati membri devono adottare misure per evitare conflitti di interesse; in mancanza, il numero dei prestatori non può essere inferiore a due, salvo giustificazione per una limitazione a un solo prestatore.

Obblighi di servizio pubblico

Gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per garantire:

  • disponibilità continuativa del servizio;
  • non discriminazione;
  • accessibilità economica per determinate categorie di utenti;
  • sicurezza, protezione o sostenibilità ambientale;
  • adeguati servizi di trasporto pubblico;
  • coesione territoriale.

Gli obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Se uno Stato membro impone lo stesso obbligo per un servizio in tutti i porti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, deve notificarlo alla Commissione.

In caso di interruzione o rischio immediato di interruzione di un servizio soggetto a obblighi di servizio pubblico, l’ente di gestione del porto o l’autorità competente può adottare misure di emergenza, anche mediante affidamento diretto per un massimo di due anni. La protesta o azione collettiva sindacale svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata interruzione ai fini di tali misure.

Operatore interno

L’articolo 8 consente all’ente di gestione del porto o all’autorità competente di prestare il servizio direttamente o tramite un organismo giuridicamente distinto, purché mantenga un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura interna. In tal caso il soggetto è qualificato come operatore interno.

Il controllo analogo richiede un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’organismo. Se il numero dei prestatori è limitato, l’operatore interno può operare solo nel porto o nei porti per i quali è stato designato.

Diritti dei lavoratori e continuità occupazionale

Il regolamento non pregiudica la legislazione sociale e del lavoro applicabile negli Stati membri. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente può imporre al prestatore designato il rispetto degli standard sociali e delle condizioni di lavoro vigenti, incluse le norme dell’Unione, quelle nazionali e gli accordi collettivi applicabili.

Se l’aggiudicazione di una concessione o di un appalto comporta il cambio di prestatore, può essere richiesto il trasferimento al nuovo prestatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del personale impiegato dal prestatore uscente. I documenti di gara e i contratti devono indicare il personale interessato e le relative condizioni contrattuali.

Esenzioni per alcune attività

Il capo II e l’articolo 21 non si applicano a:

  • movimentazione merci;
  • servizi passeggeri;
  • pilotaggio.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di estendere al pilotaggio il capo II e l’articolo 21, informandone la Commissione.

Trasparenza finanziaria e contabilità separata

Il capo III introduce un regime di trasparenza delle relazioni finanziarie tra autorità pubbliche e porti beneficiari di fondi pubblici. Le assegnazioni di fondi devono essere chiaramente tracciate, indicando:

  • trasferimenti diretti agli enti di gestione;
  • trasferimenti tramite imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche;
  • finalità dell’impiego delle risorse.

Se l’ente di gestione del porto, o altro ente che opera per suo conto, fornisce servizi portuali o dragaggio finanziati con fondi pubblici, deve tenere una contabilità separata rispetto alle altre attività, con corretta imputazione di costi e ricavi secondo principi contabili coerenti e oggettivamente giustificati. Le informazioni devono essere conservate per cinque anni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono.

In caso di reclamo formale, l’autorità pertinente può ottenere le informazioni necessarie entro tre mesi; su richiesta, le stesse possono essere trasmesse alla Commissione.

Gli Stati membri possono esentare alcuni porti della rete globale, se non soddisfano i criteri dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013, quando la contabilità separata generi oneri sproporzionati, purché la trasparenza dei fondi pubblici sia comunque garantita.

Diritti per i servizi portuali

L’articolo 12 prevede che i diritti applicati per servizi resi da operatori interni in regime di obbligo di servizio pubblico, per il pilotaggio non esposto a concorrenza effettiva e per i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), siano:

  • trasparenti;
  • obiettivi;
  • non discriminatori;
  • proporzionati al costo del servizio.

Il pagamento dei diritti può essere integrato in altri pagamenti, purché la componente relativa al servizio portuale sia chiaramente identificabile. In caso di reclamo formale, il prestatore deve fornire all’autorità competente le informazioni sui criteri utilizzati per determinare struttura e livello dei diritti.

Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale

Gli Stati membri devono garantire la riscossione dei diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale. La struttura e il livello di tali diritti devono essere coerenti con la strategia commerciale e con i piani di investimento del porto, nel rispetto delle regole di concorrenza e, se del caso, della politica portuale generale nazionale.

I diritti possono essere differenziati per:

  • categorie di utenti;
  • promozione di un uso più efficiente dell’infrastruttura;
  • sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio;
  • maggiore efficienza ambientale, energetica o delle emissioni di carbonio.

Le differenziazioni devono essere trasparenti, obiettive e non discriminatorie. Gli utenti e i loro rappresentanti devono essere informati della natura e del livello dei diritti, nonché delle modifiche con almeno due mesi di anticipo; non è però richiesta la divulgazione delle differenziazioni derivanti da singole negoziazioni confidenziali.

Consultazione degli utenti e delle parti interessate

L’ente di gestione del porto deve consultare gli utenti del porto sulla politica di tariffazione, incluse le modifiche sostanziali dei diritti d’uso dell’infrastruttura e, nei casi di operatori interni in regime di obbligo di servizio pubblico, anche sui diritti per i servizi portuali.

Deve inoltre consultare utenti e altre parti interessate su temi essenziali, tra cui:

  • coordinamento dei servizi portuali;
  • miglioramento dei collegamenti con l’entroterra, inclusi ferrovia e vie navigabili interne;
  • efficienza e semplificazione delle procedure amministrative;
  • questioni ambientali;
  • pianificazione territoriale;
  • sicurezza nell’area portuale e, se del caso, salute e sicurezza dei lavoratori portuali.

I prestatori devono fornire agli utenti informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti. Rimane fermo l’obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

Reclami, autorità competenti e ricorsi

Ogni Stato membro deve prevedere una procedura efficace di gestione dei reclami derivanti dall’applicazione del regolamento. La gestione deve essere funzionalmente indipendente dagli enti di gestione del porto, dai prestatori e dall’utilizzo del porto, in modo da evitare conflitti di interesse.

I reclami devono essere presentati nello Stato membro in cui si trova il porto interessato. Le autorità competenti possono richiedere informazioni e adottare decisioni vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale. Gli Stati membri devono informare la Commissione sulla procedura e sulle autorità competenti entro il 24 marzo 2019 e aggiornare tali informazioni in caso di modifiche.

Ogni soggetto con interessi legittimi ha diritto a ricorrere contro decisioni o misure adottate ai sensi del regolamento; gli organi di ricorso devono essere indipendenti e, se non giurisdizionali, le loro decisioni devono essere motivate per iscritto e sottoposte a riesame da parte di un tribunale nazionale.

Sanzioni, relazione della Commissione e regime transitorio

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento, assicurandone efficacia, proporzionalità e capacità dissuasiva, e notificare le misure alla Commissione entro il 24 marzo 2019.

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e sugli effetti del regolamento entro il 24 marzo 2023, tenendo conto dei progressi del dialogo sociale settoriale nel comparto portuale.

Quanto ai contratti preesistenti:

  • i contratti di servizio portuale conclusi prima del 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo restano fuori dal campo di applicazione dell’articolo 21;
  • i contratti anteriori a tale data non limitati nel tempo, o con effetti equivalenti, devono essere adeguati al regolamento entro il 1° luglio 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione decorre dal 24 marzo 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, servizi interessati e ambito territoriale

Il regolamento istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni sulla trasparenza finanziaria e sui diritti portuali. Si applica a rifornimento carburante, movimentazione merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta rifiuti e residui del carico, pilotaggio e servizi di rimorchio; l’articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio. L’ambito principale è costituito dai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto; gli Stati membri possono estenderlo ad altri porti o escludere i porti della rete globale nelle regioni ultraperiferiche.

Organizzazione dell’accesso al mercato

L’accesso al mercato può essere subordinato a requisiti minimi, limitazioni numeriche dei prestatori, obblighi di servizio pubblico e restrizioni per operatori interni. Gli Stati membri possono esentare una o più categorie di servizi portuali da tali condizioni. Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Requisiti minimi e procedura di autorizzazione

L’ente di gestione del porto o l’autorità competente può imporre requisiti minimi relativi a qualifiche professionali, capacità finanziaria, attrezzature, disponibilità del servizio, sicurezza, requisiti ambientali, obblighi sociali e del lavoro, e buona reputazione. I requisiti devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti; restano efficaci fino alla scadenza del diritto di prestare il servizio. La decisione va pubblicata entro il 24 marzo 2019 o almeno tre mesi prima dell’applicazione dei nuovi requisiti; la decisione sulla richiesta va adottata entro quattro mesi, con eventuale diniego o cessazione motivati.

Limitazione del numero di prestatori

Il numero dei prestatori può essere limitato per scarsità di spazi, esigenze di sicurezza o sostenibilità ambientale, caratteristiche dell’infrastruttura o del traffico, necessità di rispettare obblighi di servizio pubblico, oppure quando il settore è direttamente esposto alla concorrenza ai sensi della direttiva 2014/25/UE. La proposta di limitazione deve essere pubblicata almeno tre mesi prima della decisione; la procedura di selezione deve essere aperta, trasparente e non discriminatoria e, in via ordinaria, prevedere almeno 30 giorni per la presentazione delle domande.

Obblighi di servizio pubblico e misure di emergenza

Gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per garantire disponibilità continua, non discriminazione, accessibilità economica, sicurezza, protezione, sostenibilità ambientale, adeguati servizi di trasporto pubblico e coesione territoriale. Gli obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e gli Stati membri devono notificarli alla Commissione se riguardano lo stesso servizio in tutti i porti soggetti al regolamento. In caso di interruzione o rischio immediato, è possibile un affidamento diretto temporaneo fino a due anni.

Operatore interno e conflitti di interesse

L’ente di gestione del porto o l’autorità competente può svolgere il servizio direttamente o tramite organismo distinto controllato analogamente alla struttura interna, con applicazione uniforme dell’articolo 4. In caso di limitazione del numero di prestatori, l’operatore interno resta confinato al porto o ai porti per i quali è designato, salvo deroga di mercato concorrenziale. Se l’ente fornisce esso stesso servizi o li presta tramite soggetto controllato, gli Stati membri devono adottare misure per evitare conflitti di interesse.

Tutela dei lavoratori e trasferimento del personale

Il regolamento lascia impregiudicata la legislazione sociale e del lavoro nazionale e dell’Unione. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente può imporre che il prestatore rispetti gli standard sociali e le condizioni di lavoro applicabili. In caso di cambio di prestatore per concessione o appalto, può essere richiesto il trasferimento dei diritti e obblighi del rapporto di lavoro del prestatore uscente al nuovo prestatore; i documenti di gara devono indicare il personale interessato e le relative condizioni.

Esenzioni per movimentazione merci, servizi passeggeri e pilotaggio

Il capo II e l’articolo 21 non si applicano alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri e al pilotaggio. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di estendere al pilotaggio l’applicazione del capo II e dell’articolo 21, informandone la Commissione.

Trasparenza delle relazioni finanziarie

Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione portuali beneficiari di fondi pubblici devono essere contabilizzate in modo trasparente, indicando assegnazioni, canali di attribuzione e destinazione dei fondi. Se il porto o un altro ente svolge servizi portuali o dragaggio con fondi pubblici, deve tenere una contabilità separata per tali attività; la documentazione va conservata per cinque anni. Su richiesta in caso di reclamo, le informazioni devono essere trasmesse all’autorità competente entro tre mesi e, se del caso, alla Commissione. Gli Stati membri possono esentare alcuni porti della rete globale dalla contabilità separata se ciò comporta oneri sproporzionati, purché la trasparenza dei fondi resti garantita.

Tariffe per i servizi portuali e per l’infrastruttura

I diritti per servizi resi da operatori interni in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per il pilotaggio non esposto a concorrenza effettiva e quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori e proporzionati al costo del servizio. I diritti possono essere integrati in altri pagamenti purché la quota corrispondente sia identificabile. I diritti d’uso dell’infrastruttura portuale devono essere riscossi dagli Stati membri, strutturati in base alla strategia commerciale e ai piani di investimento del porto, e possono essere differenziati per ragioni economiche, ambientali o di efficienza, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e previa informazione agli utenti con almeno due mesi di anticipo.

Consultazione degli utenti e riservatezza

L’ente di gestione del porto consulta gli utenti sulle politiche tariffarie, sulle modifiche sostanziali dei diritti e, più in generale, su coordinamento dei servizi, collegamenti con l’entroterra, semplificazione amministrativa, ambiente, pianificazione territoriale e sicurezza. I prestatori devono rendere disponibili agli utenti informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti; resta fermo l’obbligo di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili.

Gestione dei reclami e ricorsi

Ogni Stato membro deve istituire una procedura efficace, indipendente e funzionalmente separata per la gestione dei reclami. I reclami si presentano nello Stato membro in cui si trova il porto; le autorità competenti devono poter richiedere informazioni, adottare decisioni vincolanti e cooperare con le autorità di altri Stati membri. Ogni soggetto con interessi legittimi può impugnare le decisioni o misure adottate ai sensi del regolamento dinanzi a organi indipendenti, anche giurisdizionali.

Sanzioni, monitoraggio e regime transitorio

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e notificarle alla Commissione entro il 24 marzo 2019. La Commissione presenta una relazione sul funzionamento e sugli effetti del regolamento entro il 24 marzo 2023. I contratti di servizio portuale conclusi prima del 15 febbraio 2017 e a tempo determinato restano esclusi; quelli a tempo indeterminato o equivalenti devono essere adeguati entro il 1° luglio 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 24 marzo 2019.

Come è indicizzato

Materietrasportidiritto portualeconcorrenzaaiuti di statotrasparenza finanziaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.