Regolamento (UE) 2017/355
Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina le procedure con cui la Commissione dà attuazione ad alcune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. Definisce le modalità di adozione degli atti di esecuzione per contingenti tariffari, riduzioni daziarie, salvaguardie, misure anti-dumping e compensative, nonché per i casi di frode o mancata cooperazione amministrativa. Stabilisce inoltre le regole di comitologia e i termini procedurali applicabili in urgenza. Il testo si applica retroattivamente dal 1o aprile 2016, data di entrata in vigore dell’accordo.
Stabilisce le modalità e le procedure di attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Euratom/Kosovo, in particolare su dazi, contingenti tariffari, salvaguardie, frodi e cooperazione amministrativa.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di esecuzione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra Unione europea ed Euratom, da un lato, e Kosovo, dall’altro. Riguarda soprattutto le importazioni nell’Unione di prodotti agricoli, della pesca e altri prodotti interessati dalle concessioni tariffarie, nonché le situazioni di salvaguardia, penuria, dumping, sovvenzioni, concorrenza e frode/mancata cooperazione amministrativa. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2016. Sono richiamate, per specifici profili, le procedure e discipline dell’UE in materia di politica commerciale, difesa commerciale e cooperazione doganale.
Regolamento (UE) 2017/355 relativo alle procedure di applicazione dell’accordo UE-Euratom/Kosovo
Il regolamento dà attuazione a talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra Unione europea ed Euratom, da un lato, e Kosovo, dall’altro, entrato in vigore il 1o aprile 2016. La finalità è quella di definire un quadro procedurale uniforme per l’adozione delle norme dettagliate di esecuzione, attribuendo alla Commissione competenze di esecuzione e prevedendo meccanismi di comitologia e urgenza coerenti con il regolamento (UE) n. 182/2011.
Ambito e struttura dell’intervento
Il regolamento riguarda, in via principale, le concessioni tariffarie, i contingenti per il pesce e i prodotti della pesca, le riduzioni dei dazi preferenziali, le misure di salvaguardia, le misure in caso di penuria, i casi di dumping e sovvenzioni, la disciplina della concorrenza e le ipotesi di frode o mancata cooperazione amministrativa. Il testo chiarisce che, ove si rendano necessarie misure di difesa commerciale, trovano applicazione i regolamenti (UE) 2015/478, 2016/1036 e 2016/1037, secondo la natura del rimedio da adottare.
Contingenti tariffari, dazi preferenziali e adeguamenti tecnici
Per il pesce e i prodotti della pesca, l’articolo 2 demanda alla Commissione l’adozione delle norme dettagliate relative all’articolo 31 dell’accordo, tramite atti di esecuzione soggetti alla procedura d’esame. L’articolo 3 disciplina il modo di calcolo delle aliquote preferenziali: le aliquote sono arrotondate al primo decimale e, se il risultato è pari o inferiore all’1% per i dazi ad valorem oppure pari o inferiore a 1 EUR per i dazi specifici, esse sono trattate come esenzione totale dai dazi.
L’articolo 4 consente alla Commissione di effettuare gli adeguamenti tecnici necessari in caso di modifiche alla nomenclatura combinata o alla tariffa integrata, ovvero quando intervengano nuovi accordi o altri atti tra Unione e Kosovo. Anche tali modifiche sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.
Salvaguardia generale, penuria e urgenza
Gli articoli 5 e 6 disciplinano l’adozione, da parte della Commissione, delle misure previste dagli articoli 43 e 44 dell’accordo in materia di clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria. La regola generale è l’uso di atti di esecuzione soggetti alla procedura d’esame; tuttavia, l’articolo 7 consente l’adozione di misure immediatamente applicabili in presenza di circostanze eccezionali e critiche, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell’accordo.
Per i prodotti dell’agricoltura e della pesca, l’articolo 8 introduce un regime speciale: la Commissione può intervenire su richiesta di uno Stato membro o d’iniziativa propria, anche dopo eventuale procedura di rinvio prevista dall’articolo 43 dell’accordo. Se sussistono imperativi motivi di urgenza, può adottare atti immediatamente applicabili. La decisione deve essere presa, a seconda dei casi, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di 30 giorni previsto dall’articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo. La Commissione deve inoltre notificare al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.
Difesa commerciale: dumping, sovvenzioni e concorrenza
L’articolo 9 rinvia per le misure antidumping e compensative alla disciplina generale dell’Unione contenuta nei regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037, in relazione all’articolo 42, paragrafo 2, dell’accordo. L’articolo 10 affronta il tema della concorrenza: se una pratica è ritenuta incompatibile con l’articolo 75 dell’accordo, la Commissione può decidere sulle misure appropriate, d’ufficio o su richiesta di uno Stato membro. Per gli aiuti, le misure di cui all’articolo 75, paragrafo 9, sono adottate secondo le procedure del regolamento (UE) 2016/1037.
Il regolamento prevede anche che, se pratiche del Kosovo possono esporre l’Unione a misure adottate dal Kosovo ai sensi dell’articolo 75 dell’accordo, la Commissione esamini la compatibilità di tali pratiche e, se necessario, adotti decisioni applicando i criteri ricavabili dagli articoli 101, 102 e 107 TFUE.
Frode, mancata cooperazione amministrativa e sospensione dei benefici
L’articolo 11 disciplina i casi in cui emergano condizioni di frode o mancata cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 48 dell’accordo. In tali ipotesi, la Commissione deve informare senza indugio Parlamento europeo e Consiglio, notificare il Comitato di stabilizzazione e associazione con le informazioni oggettive su cui si basa e avviare consultazioni in seno a tale comitato. Le pubblicazioni richieste dall’accordo sono effettuate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, la Commissione può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti interessati mediante atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame.
Procedura di comitato, notifiche ed efficacia temporale
L’articolo 12 distingue i comitati che assistono la Commissione: il Comitato del codice doganale per gli articoli 2, 4 e 11, e il comitato per le misure di salvaguardia per gli articoli 5-8. Per la procedura d’esame si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011; per i casi d’urgenza si applica l’articolo 8, paragrafi 1-4, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento.
L’articolo 13 attribuisce alla Commissione la competenza a effettuare, a nome dell’Unione, le notifiche al Consiglio di stabilizzazione e associazione e al Comitato di stabilizzazione e associazione previste dall’accordo. Infine, l’articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o aprile 2016, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce modalità e procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo UE-Euratom/Kosovo.
Contingenti tariffari per pesce e prodotti della pesca
L’articolo 2 affida alla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame dell’articolo 12, paragrafo 3, l’adozione delle norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 31 dell’accordo sui contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca.
Arrotondamento e soglie di esenzione dei dazi preferenziali
L’articolo 3 dispone che le aliquote del dazio preferenziale siano arrotondate al primo decimale. Se il risultato è pari o inferiore all’1% per i dazi ad valorem, oppure pari o inferiore a 1 EUR per singolo importo per i dazi specifici, l’aliquota è assimilata a un’esenzione totale dai dazi.
Adeguamenti tecnici
L’articolo 4 consente alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione e procedura d’esame, modifiche e adeguamenti tecnici resi necessari da variazioni della nomenclatura combinata o della tariffa integrata, ovvero da nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra Unione e Kosovo.
Clausole di salvaguardia e misure per penuria
Gli articoli 5 e 6 prevedono che, quando l’Unione debba adottare misure ai sensi degli articoli 43 e 44 dell’accordo, la Commissione le adotti con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame, salvo diversa previsione dell’accordo per la salvaguardia generale.
Misure immediatamente applicabili in circostanze eccezionali e critiche
L’articolo 7 consente alla Commissione di adottare immediatamente misure applicabili nei casi di circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo, secondo la procedura di urgenza dell’articolo 12, paragrafo 4.
Salvaguardia per prodotti agricoli e della pesca
L’articolo 8 disciplina un regime specifico per i prodotti dell’agricoltura e della pesca: su richiesta di uno Stato membro o di iniziativa propria, la Commissione decide sulle misure necessarie, eventualmente dopo la procedura di rinvio dell’articolo 43 dell’accordo, adottandole tramite atti di esecuzione. In caso di urgenza debitamente giustificata, gli atti sono immediatamente applicabili. Sono previsti termini di 3 giorni lavorativi per la decisione della Commissione, a seconda che si applichi o meno la procedura di rinvio.
Dumping e sovvenzioni
L’articolo 9 rinvia, per le misure antidumping e compensative connesse all’articolo 42, paragrafo 2, dell’accordo, ai regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037, che disciplinano rispettivamente dumping e sovvenzioni.
Concorrenza e aiuti
L’articolo 10 prevede che, se una pratica è ritenuta incompatibile con l’articolo 75 dell’accordo, la Commissione, d’ufficio o su richiesta di uno Stato membro, decide sulle misure adeguate. Le misure di cui all’articolo 75, paragrafo 9, dell’accordo sono adottate, per gli aiuti, secondo le procedure del regolamento (UE) 2016/1037. È inoltre previsto che, se pratiche adottate dal Kosovo possono esporre l’Unione a misure, la Commissione ne valuta la compatibilità e, se necessario, adotta decisioni secondo i criteri degli articoli 101, 102 e 107 TFUE.
Frode o mancata cooperazione amministrativa
L’articolo 11 impone alla Commissione, quando accerta le condizioni dell’articolo 48 dell’accordo sulla base di informazioni di uno Stato membro o d’ufficio, di informare senza indugio Parlamento e Consiglio e di notificare il Comitato di stabilizzazione e associazione avviando consultazioni. Le pubblicazioni previste dall’articolo 48, paragrafo 5, dell’accordo sono effettuate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può inoltre sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti di cui all’articolo 48, paragrafo 4, con atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame.
Comitologia e organismi assistenti
L’articolo 12 individua gli organi che assistono la Commissione: il Comitato del codice doganale per gli articoli 2, 4 e 11, e il comitato per le misure di salvaguardia per gli articoli 5-8. Per i casi soggetti alla procedura d’esame si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011; per la procedura di urgenza si applica l’articolo 8, paragrafi 1-4, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento.
Notifiche istituzionali
L’articolo 13 attribuisce alla Commissione la competenza a effettuare, a nome dell’Unione, le notifiche al Consiglio di stabilizzazione e associazione e al Comitato di stabilizzazione e associazione previste dall’accordo.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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