Regolamento (UE) 2017/353
Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i soli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848, che servono a identificare le procedure di insolvenza e gli amministratori/professionisti cui il regime europeo si applica. L’intervento recepisce, in particolare, la notifica della Polonia e sostituisce integralmente gli elenchi nazionali contenuti nei due allegati. Non introduce una disciplina sostanziale nuova sull’insolvenza, ma ha rilievo operativo perché determina quali procedure e quali soggetti rientrano nel perimetro applicativo del regolamento quadro.
Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, con aggiornamento degli elenchi nazionali delle procedure e degli amministratori/professionisti coinvolti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, limitatamente all’aggiornamento degli allegati A e B che individuano, per ciascuno Stato membro, le denominazioni nazionali delle procedure di insolvenza rientranti nel campo di applicazione del regolamento e delle figure/autorità che ne gestiscono l’amministrazione. L’effetto riguarda gli Stati membri partecipanti al regolamento; il testo richiama espressamente le posizioni del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca ai sensi dei protocolli n. 21 e n. 22. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 26 giugno 2017.
Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Il regolamento (UE) 2017/353 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2015/848, che disciplina il quadro europeo delle procedure di insolvenza. La finalità è esclusivamente aggiornata e tecnica: sostituire gli allegati A e B, nei quali sono elencate, per ciascuno Stato membro, le procedure di insolvenza comprese nel campo di applicazione del regolamento e gli amministratori/professionisti incaricati della gestione delle stesse.
Finalità e contesto normativo
Dal preambolo emerge che gli allegati A e B svolgono una funzione decisiva di delimitazione del perimetro applicativo del regolamento 2015/848, poiché rinviano alle denominazioni nazionali delle procedure e delle figure professionali rilevanti ai fini del riconoscimento e della cooperazione transfrontaliera. Il regolamento 2017/353 si limita quindi ad aggiornare tali elenchi, anche in ragione della notifica effettuata dalla Polonia il 4 dicembre 2015.
Ambito soggettivo e territoriale
L’intervento riguarda gli Stati membri dell’Unione per i quali il regolamento 2015/848 opera. Nei considerando si precisa che il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento, mentre l’Irlanda non partecipa, non è vincolata e non è soggetta ad applicazione, fatti salvi i limiti del protocollo n. 21. La Danimarca è esclusa dall’adozione e dall’applicazione del regolamento in forza del protocollo n. 22.
Contenuto dell’intervento normativo
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo riportato nell’allegato al regolamento 2017/353.
- L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento 2015/848.
- L’allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5, del medesimo regolamento.
L’elenco è aggiornato Stato per Stato e include, per esempio, le procedure italiane come fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e liquidazione dei beni, nonché le corrispondenti figure professionali quali curatore, commissario giudiziale, commissario straordinario, commissario liquidatore, liquidatore giudiziale, professionista nominato dal tribunale e organismo di composizione della crisi.
Effetti pratici per operatori e professionisti
L’aggiornamento degli allegati incide sulla concreta individuazione delle procedure e dei soggetti cui si applica il regolamento europeo sulle insolvenze, con rilevanza diretta per la gestione di insolvenze transfrontaliere, per il riconoscimento delle procedure e per la qualificazione dei professionisti coinvolti. Per avvocati e commercialisti, il dato essenziale è che il regolamento non introduce nuove regole procedurali, ma aggiorna il catalogo delle procedure e degli amministratori rilevanti ai fini del regolamento 2015/848.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 26 giugno 2017. Il testo ribadisce la diretta applicabilità negli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi, secondo il meccanismo tipico del regolamento UE.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento in esame. L’allegato A aggiorna l’elenco delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento 2015/848; l’allegato B aggiorna l’elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5.
Aggiornamento degli elenchi nazionali delle procedure e degli amministratori
L’allegato sostituito contiene, per ciascuno Stato membro, le denominazioni nazionali delle procedure di insolvenza e delle figure professionali/autorità competenti. Per la Polonia l’aggiornamento riflette le modifiche notificate alla Commissione il 4 dicembre 2015, giudicate conformi ai requisiti del regolamento 2015/848. Sono riportati anche gli elenchi per gli altri Stati membri, in modo da assicurare l’allineamento terminologico e sistematico del regime europeo.
Partecipazione e non partecipazione di alcuni Stati membri
Nei considerando si precisa che il Regno Unito ha notificato, con lettera del 1° settembre 2016, la volontà di partecipare all’adozione e applicazione del regolamento. Si ricorda inoltre che l’Irlanda non partecipa, non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento, salvo quanto previsto dal protocollo n. 21, e che la Danimarca è parimenti esclusa ai sensi del protocollo n. 22.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 26 giugno 2017. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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