Regolamento (UE) 2017/285
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/285 della Commissione, del 15 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/285 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica tipologia di drone/elicottero telecomandato multi-rotore. La misura assicura un’applicazione uniforme delle regole di classificazione doganale nell’Unione, indicando il codice NC corretto e le ragioni tecniche della classificazione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un elicottero telecomandato multi-rotore (drone) nel codice NC 8802 11 00.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare dell’elicottero telecomandato multi-rotore ivi specificato. Produce effetti generali e uniformi in tutti gli Stati membri, per le importazioni e per l’uso della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale comune. Rileva inoltre per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci identiche o assimilabili che risultino non conformi al regolamento, le quali possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina invece in modo generale tutti i droni, ma solo la merce descritta nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/285 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai fini doganali, classificando una specifica merce descritta in allegato. La misura si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, richiamando l’esigenza di coerenza nell’attribuzione dei codici NC.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente la merce descritta nell’allegato: un elicottero telecomandato multi-rotore, denominato drone, con lunghezza diagonale di 35 cm, peso di 1 030 grammi, telecomando, sistema di stabilità, Wi-Fi, modulo GPS, velocità massima di circa 54 km/h e autonomia di volo di 25 minuti. Il controllo avviene a 2,4 GHz e, all’aperto, fino a 1 000 metri di distanza. La disciplina si applica ai fini della classificazione tariffaria e doganale nell’Unione europea.
Base giuridica e finalità
La Commissione fonda l’atto sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, e richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, che stabilisce le regole generali della nomenclatura combinata. Il fine dichiarato è assicurare un’applicazione uniforme della NC allegata al regolamento n. 2658/87 e prevenire difformità tra Stati membri nella classificazione della medesima merce.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso concreto, il drone è classificato nel codice 8802 11 00. L’allegato precisa che la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 e dal testo delle voci NC 8802 e 8802 11 00.
Esclusione dalla voce dei giocattoli
La motivazione riportata nell’allegato chiarisce che il prodotto non può essere considerato un giocattolo ai sensi della voce 9503, in ragione delle sue caratteristiche tecniche: sistemi avanzati di volo e velocità massima elevata. La classificazione avviene quindi come elicottero rientrante nella voce 8802, con peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, secondo quanto previsto dall’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata generale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme sull’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’NC
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il drone descritto nell’allegato il codice assegnato è 8802 11 00.
Motivazione della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle voci NC 8802 e 8802 11 00. Il prodotto non può essere considerato un giocattolo ai sensi della voce 9503, poiché dispone di sistemi avanzati di volo e di una velocità massima elevata; viene quindi qualificato come elicottero con peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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