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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/356

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

Normativa europea32017R0356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare di una indicazione geografica protetta tedesca relativa a prodotti a base di barbabietola da zucchero. La Commissione, dopo aver pubblicato la domanda di modifica e constatato l’assenza di opposizioni, dispone l’approvazione della modifica. Il testo ha natura esecutiva e rende la modifica efficace nell’ordinamento dell’Unione secondo le regole del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Rheinisches Zuckerrübenkraut"/"Rheinischer Zuckerrübensirup"/"Rheinisches Rübenkraut".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Rheinisches Zuckerrübenkraut"/"Rheinischer Zuckerrübensirup"/"Rheinisches Rübenkraut" già registrata nel registro DOP/IGP ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012. Riguarda la modifica del relativo disciplinare presentata dalla Germania e approvata dalla Commissione; opera in tutti gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti.

Approvazione della modifica del disciplinare dell’IGP "Rheinisches Zuckerrübenkraut"/"Rheinischer Zuckerrübensirup"/"Rheinisches Rübenkraut"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di un’indicazione geografica protetta tedesca relativa a preparati/sciroppi a base di barbabietola da zucchero. Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni registrate.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione esamina la domanda presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo precisa che la modifica non è qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e che, per questo motivo, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e approvazione

Dalla procedura di pubblicazione non è seguita alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare della denominazione "Rheinisches Zuckerrübenkraut"/"Rheinischer Zuckerrübensirup"/"Rheinisches Rübenkraut" (IGP).

Effetti giuridici e decorrenza

Il regolamento stabilisce che l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Collegamento con la registrazione originaria

La denominazione interessata era già stata registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione, che aveva iscritto il nome nel registro delle DOP e delle IGP. Il presente regolamento interviene dunque non sulla registrazione iniziale, ma sull’aggiornamento del relativo disciplinare.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Rheinisches Zuckerrübenkraut"/"Rheinischer Zuckerrübensirup"/"Rheinisches Rübenkraut" (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la modifica può essere approvata.

Registrazione originaria e pubblicazione della domanda

La denominazione era già stata registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti alimentariprocedure di modifica del disciplinare

Testo integrale

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