Regolamento (UE) 2017/354
Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/936, che disciplina il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi o regimi specifici dell’Unione. La modifica principale consiste nella soppressione dei contingenti autonomi per i prodotti originari della Bielorussia e delle disposizioni sul traffico di perfezionamento passivo collegate a tali contingenti, oltre a un aggiornamento tecnico di alcuni codici NC e degli allegati relativi alla Repubblica popolare democratica di Corea. Viene inoltre prorogata da sei a nove mesi la validità delle autorizzazioni d’importazione.
Modifica del regime comune UE per l’importazione di prodotti tessili di cui al regolamento (UE) 2015/936, con soppressione di alcuni contingenti e aggiornamento di allegati, codici NC e regole procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti tessili e di abbigliamento disciplinati dal regolamento (UE) 2015/936, in particolare ai prodotti originari della Repubblica popolare democratica di Corea e, per quanto riguarda le modifiche tecniche, alle categorie e ai codici della nomenclatura combinata elencati negli allegati del regolamento modificato. Restano esclusi dal nuovo assetto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, che vengono soppressi; viene altresì eliminato il traffico di perfezionamento passivo connesso a tali contingenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) 2015/936 in materia di importazioni di prodotti tessili
Il regolamento interviene sul regime comune UE applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli o regimi specifici dell’Unione. Il legislatore richiama il miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia, ma mantiene la possibilità di reintrodurre contingenti se la situazione dei diritti umani dovesse deteriorarsi gravemente.
Finalità e contesto
La modifica ha una duplice finalità: da un lato, adeguare il regime commerciale alla nuova situazione politica nei rapporti con la Repubblica di Bielorussia; dall’altro, razionalizzare e aggiornare la disciplina tecnica e procedurale del regolamento 2015/936. Il testo sottolinea inoltre che l’impatto sugli scambi dell’Unione dovrebbe essere limitato, considerato l’uso circoscritto dei contingenti autonomi e del perfezionamento passivo.
Soppressione dei contingenti per la Bielorussia
Il regolamento abroga i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936. In conseguenza di tale scelta, vengono soppressi anche i contingenti relativi al traffico di perfezionamento passivo, sicché:
- l’articolo 4, paragrafo 2, è soppresso;
- il capo V è soppresso;
- l’allegato V è soppresso. Il considerando precisa che l’Unione conserva la facoltà di ricorrere in futuro a contingenti qualora la situazione dei diritti umani in Bielorussia peggiori in modo grave.
Correzione dei codici della nomenclatura combinata
La sezione A dell’allegato I del regolamento 2015/936 è modificata per correggere alcuni codici NC errati relativi a numerose categorie. Il testo cita espressamente le categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83, 67, 70, 94, 96 e 161. Le modifiche incidono su un ampio elenco di prodotti tessili e di abbigliamento, con aggiornamento delle corrispondenze tra designazione delle merci e codici della nomenclatura combinata.
Repubblica popolare democratica di Corea: allegati II, III e IV
Gli allegati II, III e IV del regolamento 2015/936 sono sostituiti. In particolare:
- l’allegato II indica come paese interessato la Repubblica popolare democratica di Corea;
- l’allegato III riporta i limiti quantitativi annuali dell’Unione per le categorie di prodotti soggette al regime;
- l’allegato IV elenca le categorie di prodotti cui si applica l’articolo 3, paragrafo 3. Il testo richiama anche l’uso della denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea negli allegati interessati.
Autorizzazioni d’importazione
Per semplificare le procedure amministrative, la durata di validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è portata da sei a nove mesi. Il periodo resta comunque modificabile, se necessario, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento 2015/936.
Delega di poteri e controllo sugli atti delegati
L’articolo 31 è riscritto con una disciplina più precisa della delega alla Commissione per l’adozione di atti delegati relativi agli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 12, paragrafo 3, 13 e 35. La delega ha durata quinquennale a decorrere dal 20 febbraio 2014 ed è tacitamente prorogata per periodi identici, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. È inoltre prevista la revoca in qualsiasi momento da parte di una delle due istituzioni, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata. Gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 12, paragrafo 3, possono entrare in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di quattro mesi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Soppressione di contingenti e del perfezionamento passivo per la Bielorussia
È soppresso l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 e viene soppresso integralmente il capo V. Secondo i considerando, ciò elimina i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia previsti negli allegati II e III del regolamento 2015/936, nonché i contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non più necessari.
Durata delle autorizzazioni d’importazione
L’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che le autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri abbiano validità di nove mesi, anziché sei. Il periodo può essere modificato, se necessario, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 3.
Delega di potere alla Commissione e atti delegati
L’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 6, è sostituito. La delega di potere alla Commissione per l’adozione di atti delegati riguardanti gli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 12, paragrafo 3, 13 e 35 è conferita per cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014, con relazione della Commissione almeno nove mesi prima della scadenza e proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio entro tre mesi. È inoltre prevista la revoca in qualsiasi momento da parte di Parlamento o Consiglio, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione o da data successiva. Gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 12, paragrafo 3, entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Aggiornamento degli allegati tecnici e dei codici NC
La sezione A dell’allegato I del regolamento 2015/936 è modificata per correggere i codici della nomenclatura combinata errati in varie categorie, incluse le categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V). Inoltre gli allegati II, III e IV sono sostituiti per usare la denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea e per aggiornare l’elenco dei paesi, i limiti quantitativi annuali e le categorie interessate.
Nuovo allegato II: paese interessato
L’allegato II è sostituito e riporta come unico paese di cui all’articolo 2 la Repubblica popolare democratica di Corea.
Nuovo allegato III: limiti quantitativi annuali
L’allegato III sostituisce i limiti quantitativi annuali dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per la Repubblica popolare democratica di Corea. Sono indicati, per ciascuna categoria, unità di misura e quantità massime annuali; tra queste, a titolo esemplificativo, categorie in tonnellate, migliaia di pezzi o migliaia di paia, con quantità specifiche per le categorie elencate nel testo.
Nuovo allegato IV: categorie soggette all’articolo 3, paragrafo 3
L’allegato IV elenca le categorie di prodotti per le quali si applica l’articolo 3, paragrafo 3, con riferimento alla Repubblica popolare democratica di Corea. Le designazioni dei prodotti sono quelle indicate nell’allegato I, sezione A.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/261
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/285
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/352
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/353
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/355
- Regolamento · 15 feb 2017Regolamento (UE) 2017/356
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →