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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23042/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'ente previdenziale aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società editrice per ottenere l'ammissione di oneri relativi al prepensionamento di tre giornalisti, sostenendo che il credito non fosse stato soddisfatto. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il pagamento da parte della procedura, sulla base di un prospetto riepilogativo dell'anno 2012 e di deleghe F24, mentre ha ritenuto insufficienti le diffide di pagamento e gli estratti contributivi prodotti dall'ente. In cassazione l'ente ha dedotto, con due motivi, da un lato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., e dall'altro la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo in sostanza che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le prove e che i documenti della procedura non dimostrassero il pagamento del credito azionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non individuasse un vero fatto storico omesso, ma si risolvesse in una contestazione del giudizio di merito sulla sufficienza e attendibilità delle prove. Ha poi affermato che anche il secondo motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e il convincimento del giudice di merito circa l'avvenuto pagamento satisfattivo. Poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito e non era stato correttamente devoluto in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di controversia; non consente di contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della regola sull'onere della prova non può essere dedotta quando la censura, in realtà, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il ricorrente indichi un fatto storico specifico, principale o secondario, effettivamente non esaminato dal giudice e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della controversia; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito o falsamente applicato l'onere della prova; se invece il ricorrente contesta la valutazione del materiale istruttorio e l'attendibilità degli elementi probatori, la doglianza non investe la norma sull'onere probatorio ma il merito della decisione.
  • L'accertamento circa l'avvenuto pagamento estintivo di un credito, fondato sulla comparazione delle produzioni documentali delle parti, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge correttamente dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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