Cassazione Penale, Sentenza n. 50433/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione per presunta errata individuazione del soggetto passivo della diffamazione, sostenendo che l'articolo si riferisse a 'qualcuno' e non specificamente al sindaco Amatuzzo; (2) violazione dell'art. 595 c.p., deducendo che il testo fosse esercizio di critica politica legittima (diritto di critica) e non diffamazione, essendo l'autore consigliere di opposizione e quindi titolato a formulare valutazioni politiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno correttamente individuato il sindaco Amatuzzo come destinatario delle affermazioni diffamatorie, valutando complessivamente il contesto dell'articolo (titolo, riferimenti allusivi e contenuto) e rilevando l'assenza del 'nucleo di verità' necessario a fondare l'esimente della critica politica. La Corte ha inoltre ritenuto non sussistente nullità per mancato richiamo integrale dell'articolo nell'imputazione, posto che l'imputato ha potuto pienamente difendersi. Esito processuale: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nulla a carico della parte civile per spese di giudizio camerale non partecipato.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La Corte ha ritenuto integrata la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità perché le espressioni, pur allusive o interrogative, erano idonee a far ritenere il fatto come vero e ad offendere la reputazione del sindaco; l'esimente della critica politica non opera quando manca un nucleo di verità o vi è manipolazione delle notizie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui i motivi di cassazione devono essere enunciati nei limiti necessari per la motivazione; la Corte osserva che il ricorrente ha rispettato tale limite.
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Norma che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (giudizio camerale non partecipato); la Corte ha proceduto in base a tale disciplina, richiamando le proroghe che ne hanno esteso la vigenza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale disposizione (con riferimento alle modifiche legislative richiamate).
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata in relazione alle conseguenze pecuniarie (spese e ammenda) derivanti dall'inammissibilità del ricorso.
art. 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 e art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n. 162 (convertito)
Richiamate come fonti normative che hanno inciso sulle proroghe/estensioni della disciplina processuale speciale (trattazione camerale) applicata al procedimento.
Massime di principio
- In caso di diffamazione a mezzo stampa, l'identità del soggetto offeso può essere desunta dal contesto complessivo (titolo, riferimenti allusivi, circumstanza temporali e personali) e non richiede che ogni parola dell'articolo sia trascritta nell'imputazione, purché il soggetto imputato possa difendersi compiutamente.
- Il diritto di critica politica non costituisce scriminante automatica: è necessario che la critica poggi su un nucleo di verità e non derivi da travisamento, manipolazione o rappresentazione incompleta dei fatti tale da stravolgerne la realtà o da configurare attacchi personali alla sfera morale.
- Le espressioni ipotetiche, interrogative o allusive possono comunque integrare diffamazione se, nel loro contesto, sono idonee a fare ritenere il fatto come effettivamente accaduto dal lettore.
- La discrepanza formale tra la parte di articolo trascritta nell'imputazione e il contenuto integrale può non causare nullità quando, nel corso del processo, l'imputato si sia trovato nelle condizioni concrete di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
- Nei giudizi trattati senza intervento delle parti (giudizio camerale), la parte civile che si limiti a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza contrapporre argomentazioni specifiche non consegue automaticamente la liquidazione delle spese processuali a suo favore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50257/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50258/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50259/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50260/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50261/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50262/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →