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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50433/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione per presunta errata individuazione del soggetto passivo della diffamazione, sostenendo che l'articolo si riferisse a 'qualcuno' e non specificamente al sindaco Amatuzzo; (2) violazione dell'art. 595 c.p., deducendo che il testo fosse esercizio di critica politica legittima (diritto di critica) e non diffamazione, essendo l'autore consigliere di opposizione e quindi titolato a formulare valutazioni politiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno correttamente individuato il sindaco Amatuzzo come destinatario delle affermazioni diffamatorie, valutando complessivamente il contesto dell'articolo (titolo, riferimenti allusivi e contenuto) e rilevando l'assenza del 'nucleo di verità' necessario a fondare l'esimente della critica politica. La Corte ha inoltre ritenuto non sussistente nullità per mancato richiamo integrale dell'articolo nell'imputazione, posto che l'imputato ha potuto pienamente difendersi. Esito processuale: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nulla a carico della parte civile per spese di giudizio camerale non partecipato.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La Corte ha ritenuto integrata la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità perché le espressioni, pur allusive o interrogative, erano idonee a far ritenere il fatto come vero e ad offendere la reputazione del sindaco; l'esimente della critica politica non opera quando manca un nucleo di verità o vi è manipolazione delle notizie.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui i motivi di cassazione devono essere enunciati nei limiti necessari per la motivazione; la Corte osserva che il ricorrente ha rispettato tale limite.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)

    Norma che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (giudizio camerale non partecipato); la Corte ha proceduto in base a tale disciplina, richiamando le proroghe che ne hanno esteso la vigenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale disposizione (con riferimento alle modifiche legislative richiamate).

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata in relazione alle conseguenze pecuniarie (spese e ammenda) derivanti dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 e art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n. 162 (convertito)

    Richiamate come fonti normative che hanno inciso sulle proroghe/estensioni della disciplina processuale speciale (trattazione camerale) applicata al procedimento.

Massime di principio

  • In caso di diffamazione a mezzo stampa, l'identità del soggetto offeso può essere desunta dal contesto complessivo (titolo, riferimenti allusivi, circumstanza temporali e personali) e non richiede che ogni parola dell'articolo sia trascritta nell'imputazione, purché il soggetto imputato possa difendersi compiutamente.
  • Il diritto di critica politica non costituisce scriminante automatica: è necessario che la critica poggi su un nucleo di verità e non derivi da travisamento, manipolazione o rappresentazione incompleta dei fatti tale da stravolgerne la realtà o da configurare attacchi personali alla sfera morale.
  • Le espressioni ipotetiche, interrogative o allusive possono comunque integrare diffamazione se, nel loro contesto, sono idonee a fare ritenere il fatto come effettivamente accaduto dal lettore.
  • La discrepanza formale tra la parte di articolo trascritta nell'imputazione e il contenuto integrale può non causare nullità quando, nel corso del processo, l'imputato si sia trovato nelle condizioni concrete di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
  • Nei giudizi trattati senza intervento delle parti (giudizio camerale), la parte civile che si limiti a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza contrapporre argomentazioni specifiche non consegue automaticamente la liquidazione delle spese processuali a suo favore.

Testo integrale

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