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Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per una procedura comparativa a evidenza pubblica finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima per il posizionamento di un pontile e del relativo specchio acqueo asservito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso pubblico regionale del 17 dicembre 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi la nomina della commissione giudicatrice, gli eventuali verbali e provvedimenti di aggiudicazione nonché l’eventuale autorizzazione all’anticipata occupazione. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il difetto dei titoli edilizi e paesaggistici necessari e la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, assumendo l’inadeguatezza della disciplina della procedura comparativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto alla censura relativa alla mancanza del titolo edilizio e paesaggistico, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 18 della deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2019, n. 49/19, quando sia prevista una gara pubblica, il procedimento SUAPE per il rilascio dei titoli necessari all’attuazione dell’intervento è posticipato all’esito della gara. Quanto alla dedotta violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, ha ritenuto che non trovasse riscontro nel bando, recante una descrizione adeguata dell’intervento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo; il giudice ha esaminato la sussistenza dei presupposti cautelari, escludendo il necessario fumus boni iuris.

  • art. 18 deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2019, n. 49/19

    Prevede che, nei casi in cui sia necessario lo svolgimento preventivo di una gara pubblica, il procedimento SUAPE per il rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici necessari all’intervento sia posticipato all’esito della gara.

Massime di principio

  • Quando per il rilascio di una concessione demaniale sia prevista una gara pubblica preliminare, il procedimento SUAPE relativo ai titoli edilizi e paesaggistici necessari per l’attuazione dell’intervento può essere posticipato all’esito della gara, secondo la disciplina regionale applicabile.
  • In sede cautelare, la censura relativa alla mancanza dei titoli edilizi e paesaggistici non presenta fumus boni iuris quando la disciplina applicabile prevede che tali titoli siano richiesti o rilasciati successivamente allo svolgimento della gara.
  • La violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio non può essere ravvisata, in via cautelare, quando il bando descriva adeguatamente l’intervento oggetto della procedura comparativa.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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