Sentenza n. 137/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Previa sospensione ex art. 55 cpa, - del certificato medico datato 6/2/2025 della Commissione medica locale di -OMISSIS- che ha attestato la non idoneità del ricorrente alla patente di guida; - del provvedimento di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- Categ. C, datato 11/2/2025 emesso dall’Ufficio di Motorizzazione di -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, antecedente o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato della Commissione medica locale attestante la non idoneità alla patente di guida e conseguente provvedimento di sospensione della patente
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il certificato medico del 6 febbraio 2025 e il conseguente provvedimento di sospensione della patente di categoria C dell'11 febbraio 2025. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità del certificato per la mancata corretta identificazione, poiché nel campo relativo al documento di riconoscimento risultava il nominativo di un altro soggetto. In secondo luogo, ha sostenuto che la presenza di due nominativi nello stesso verbale impedisse di ricondurre con certezza la valutazione medica alla propria persona. In terzo luogo, ha dedotto manifesta contraddittorietà e illogicità del certificato, che attestava l'inidoneità alla guida pur dichiarando, nell'incipit, l'assenza di patologie o dipendenze da sostanze alcoliche o psicotrope idonee a determinare alterazioni psicofisiche. Nel corso del giudizio il TAR, in sede cautelare, ha sospeso gli atti e disposto una verificazione medica. Il verificatore ha accertato l'assenza, allo stato attuale, di patologie ostative o alterazioni psicofisiche connesse a dipendenza da sostanze alcoliche o uso di stupefacenti, esprimendo giudizio di idoneità per la patente di categoria ABC, ma ritenendo opportuno limitarne la validità a sei mesi in ragione dei precedenti anamnestici, della positività ai marker CDT e della particolare cautela richiesta per le patenti del gruppo II.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il terzo motivo. Ha rilevato la contraddittorietà interna del certificato impugnato, che da un lato escludeva patologie o dipendenze rilevanti e dall'altro concludeva per l'inidoneità alla guida. Il giudice ha condiviso gli esiti della verificazione, secondo cui non sussistevano condizioni ostative al rinnovo della patente e il ricorrente era attualmente idoneo alla guida per le categorie ABC. Ha inoltre condiviso la proposta del verificatore di limitare la validità del titolo a sei mesi, in applicazione del principio di precauzione, tenuto conto dei precedenti anamnestici e della positività ai marker ematici. Per l'effetto ha annullato il certificato medico e il provvedimento di sospensione, imponendo all'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo senza ulteriori accertamenti o certificazioni propedeutiche, poiché l'idoneità era stata accertata in sede giurisdizionale. Le spese di lite sono state compensate; l'amministrazione deve rimborsare il contributo unificato, se versato, e le spese della verificazione anticipate dal ricorrente fino a 500 euro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Previa sospensione ex art. 55 cpa
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
art. 60 c.p.a.
dato avviso ex art. 60 cpa
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 119 Codice della strada
norme poste a tutela del conducente e della sicurezza degli altri utenti della strada
È richiamato, insieme all'Allegato III al d.lgs. 59/2011, quale fondamento della particolare cautela nella valutazione dell'idoneità alla guida e della possibilità di una validità temporale limitata della patente.
Allegato III al d.lgs. 59/2011
in applicazione dell’Allegato III al D.Lgs. 59/2011
È richiamato quale disciplina tecnica rilevante per la valutazione dell'idoneità psicofisica dei titolari di patenti del gruppo II.
Legge 25 novembre 2024, n. 177
anche alla luce della Legge 25 novembre 2024, n. 177
È richiamata dal verificatore quale ulteriore riferimento a sostegno dell'approccio precauzionale e del monitoraggio ravvicinato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce la base del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un certificato medico-amministrativo è illegittimo per contraddittorietà interna quando le premesse escludono patologie o condizioni psicofisiche ostative e la conclusione afferma, senza adeguata spiegazione, l'inidoneità alla guida.
- Quando una verificazione disposta dal giudice accerta l'idoneità psicofisica attuale alla guida e non emergono ulteriori condizioni ostative, l'amministrazione non può subordinare il rilascio del titolo abilitativo a nuovi accertamenti o certificazioni già sostanzialmente acquisiti nel processo.
- In materia di idoneità alla guida, il principio di precauzione può giustificare una limitazione temporale della validità della patente e l'imposizione di un monitoraggio periodico, purché la misura sia collegata a elementi concreti quali precedenti anamnestici, esiti di esami e particolare rischio connesso alla categoria di patente.
- L'annullamento giudiziale del giudizio di inidoneità e del conseguente provvedimento di sospensione comporta l'obbligo dell'amministrazione di rilasciare il titolo conformemente all'accertamento di idoneità compiuto in sede giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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