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Ordinanza

Ordinanza n. 9558/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento per quanto di ragione, dei seguenti atti: 1) la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 80/22/Cons, recante “approvazione della offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi VULA per l’anno 2021”, pubblicata sul sito istituzionale di A.g.com., in data 29.03.2022, non notificata; 2) ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, ivi inclusa, ove occorrer possa, la delibera di consultazione pubblica n. 79/21/CIR nonché la delibera n. 285/20/CIR (che ha approvato l’OR per gli anni 2019-2020, nella parte in cui viene richiamata nella delibera n. 80/22/Cons) e la delibera n. 39/22/Cons, già impugnate entrambe, con separato ricorso;

Giustizia amministrativa202206392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCom n. 80/22/Cons, di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi VULA relativa all'anno 2021, nonché atti connessi e presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui AGCom ha approvato l'offerta di riferimento predisposta da Telecom Italia per i servizi di accesso all'ingrosso VULA relativi al 2021. Ha dedotto che alcuni contributi e prezzi approvati non rispettassero il principio di orientamento al costo effettivo ed efficiente. In particolare, ha contestato: la determinazione del costo delle attività di configurazione logica del servizio VULA FTTC; la determinazione del costo del collaudo Test 1; l'applicazione al VULA dei costi di gestione dell'ordine e del contributo per la presa di appuntamento, censurata anche per illegittimità derivata rispetto alla delibera n. 39/22/Cons; nonché, più in generale, la determinazione dei costi della componente logica dei contributi. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche e del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, violazione del principio di orientamento del prezzo al costo effettivo ed efficiente, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei presupposti. La ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio, in attesa degli esiti della verificazione disposta in un parallelo giudizio relativo all'offerta VULA per gli anni 2019-2020, nel quale sono sottoposti a esame peritale criteri economici, efficienza dei costi e correttezza della determinazione delle medesime o analoghe voci di costo.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure. Ha ritenuto che la verificazione disposta nel parallelo giudizio n. 9138/2020, avente a oggetto la precedente offerta di riferimento VULA, sia idonea a influenzare anche l'esito del presente ricorso, poiché riguarda i criteri economici applicati dall'Autorità, le valutazioni di efficienza, l'eventuale efficientamento dei costi e la corretta determinazione delle componenti contestate. Considerata la stretta connessione tra i due giudizi e la prossimità dell'acquisizione della relazione peritale, il Collegio ha disposto un nuovo rinvio a data da destinarsi. Il Presidente della competente Sezione dovrà fissare una nuova udienza pubblica, d'ufficio o su istanza di parte, quando la causa sarà matura per la decisione e dopo la decisione del giudizio parallelo. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'annullamento della delibera né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • artt. 3, 4, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. n. 259/2003

    Disposizioni invocate dalla ricorrente per sostenere l'obbligo dell'Autorità di applicare il principio di orientamento dei prezzi al costo effettivo ed efficiente e di perseguire efficienza, concorrenza e vantaggi per i consumatori.

  • artt. 4, 6, 80, 81 e 85 direttiva UE 2018/1972

    Disposizioni del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche richiamate dalla ricorrente a sostegno dei medesimi obblighi regolatori e del criterio di orientamento al costo.

  • art. 9 delibera AGCom n. 348/19/Cons

    Indicato come fondamento dell'obbligo di predisposizione e approvazione annuale dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso.

Massime di principio

  • Quando le censure proposte in un giudizio riguardano criteri tecnici ed economici già sottoposti a verificazione in un parallelo giudizio relativo ad atti omogenei e temporalmente precedenti, il giudice può rinviare la trattazione in attesa degli esiti della verificazione, se la relazione peritale può influenzare l'accertamento dei fatti e la decisione della controversia.
  • In una controversia sulla regolazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso, la verifica del rispetto dell'orientamento al costo può richiedere l'esame tecnico dei criteri economici adottati, delle valutazioni di efficienza e della corrispondenza tra prezzi approvati, costi effettivi e costi efficienti di mercato.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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