Sentenza del 06/04/2016 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES -associazione sportiva dilettantistica - centro fitness - riconoscimento delCONI - servizi esclusivamente per gli iscritti - natura commerciale - non ètale - natura sportiva - è tale - benefici - art. 148 TUIR - art. 4 d.P.R.633/72 - sono concessi. Un'associazionesportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI e regolarmente iscritta alRegistro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, lacui attività consista nel favorire la pratica sportiva non agonisticaesclusivamente nei confronti dei propri associati a fronte di una modesta quotaassociativa annuale, può legittimamente avvalersi dei benefici previsti inmateria di imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148TUIR e art. 4 d.P.R. 633/72. Anche la pratica del "fitness", attività motoriadi base, è considerata dal CONI come appartenente all'attività sportiva, inquanto agevola la forma fisica e morale dell'individuo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione contestava la qualificazione come commerciale delle attività rese nel centro fitness ai propri associati e chiedeva il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli enti associativi e sportivi dilettantistici. La questione riguardava in particolare se la pratica del fitness potesse essere considerata attività sportiva e se le prestazioni, rese esclusivamente agli associati dietro pagamento di una modesta quota annuale, potessero beneficiare del regime agevolato previsto dagli artt. 148 TUIR e 4 del d.P.R. 633/1972.
La decisione
La decisione riconosce che l'associazione può legittimamente avvalersi delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi e IVA. Il riconoscimento da parte del CONI, l'iscrizione al Registro Nazionale, la finalità di promozione della pratica sportiva non agonistica, l'esclusività delle prestazioni a favore degli associati e la modesta quota associativa sono elementi coerenti con il regime agevolato. Anche il fitness, inteso come attività motoria di base funzionale al miglioramento della forma fisica e morale, è considerato attività sportiva. Pertanto, le prestazioni non sono state qualificate come commerciali ai fini dell'applicazione ordinaria delle imposte.
Norme richiamate
Art. 148 del TUIR
La norma consente, ricorrendone i presupposti, di escludere dalla commercialità determinati corrispettivi versati dagli associati per attività istituzionali rese da enti associativi, comprese quelle sportive dilettantistiche.
Art. 4 del d.P.R. 633/1972
La disposizione disciplina la rilevanza ai fini IVA delle attività svolte dagli enti associativi e consente il trattamento agevolato o la non commercialità delle prestazioni istituzionali rese agli associati quando siano rispettati i requisiti previsti.
Massime di principio
- Un'associazione sportiva dilettantistica può beneficiare del regime fiscale agevolato quando è formalmente riconosciuta dagli organismi competenti, iscritta nel registro previsto e svolge effettivamente attività sportiva dilettantistica coerente con le proprie finalità istituzionali.
- La qualificazione come attività sportiva non dipende esclusivamente dall'agonismo: anche il fitness e altre attività motorie di base possono rientrare nell'attività sportiva se dirette al miglioramento della forma fisica e morale.
- Le prestazioni rese esclusivamente ai soci, nell'ambito dell'attività istituzionale e dietro pagamento di quote o corrispettivi conformi ai requisiti di legge, possono non essere considerate commerciali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.
- Il solo possesso della qualifica formale non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettività dell'attività sportiva, la reale partecipazione associativa, la corretta tenuta della documentazione e il rispetto delle condizioni statutarie e fiscali.
- Se l'attività è rivolta indistintamente al pubblico, è organizzata con modalità tipicamente imprenditoriali o non è realmente collegata alle finalità sportive istituzionali, l'amministrazione finanziaria può contestare l'applicazione delle agevolazioni.
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