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Sentenza

Sentenza n. 1354/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 3044/2024, emessa il 15.11.2024 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, notificata e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza n. 3044/2024 del Tribunale di Torino, giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3044/2024 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, che riconosceva somme dovute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Prima dell'udienza camerale il ricorrente ha dichiarato che le somme dovute in forza della sentenza erano state pagate. La pretesa azionata risultava quindi integralmente soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché il pagamento delle somme dovute aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione, considerata parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato, se dovuto. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente

    La soddisfazione integrale della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la debenza dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione della pretesa.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si chiude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, se l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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