Sentenza n. 999/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento Prot. 2022/0012204 avente per oggetto “pas - procedura semplificata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 28/2011 per ampliamento impianto fotovoltaico esistente su sedime di discarica esaurita ai sensi della dgr 1514/2011 e comunicazione inizio attività sottoposta a vincolo idrogeologico e denuncia dei lavori. Determinazione di chiusura procedimento – Parere negativo”; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, nonché per quanto occorrer possa: - del parere dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Savena- Idice a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Daniele Manfredini, espresso in data 19/07/2022 con prot. 11013; - del parere del 09/08/2022 prot. 0007058/2022 dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro a firma del Responsabile Ing. Alessandro Santoni, prot. 12142 del 10/08/2022; - del parere del 09/08/2022 prot. 0012139 con cui l’Ufficio Tecnico - Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale in atti al prot. 12155 del 10/08/2022, ha espresso in merito all’intervento in oggetto parere NEGATIVO; - del parere prot. n. 3801 del 02/05/2022, dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro, prot. 12142 del 10/08/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego conclusivo della procedura abilitativa semplificata per l'ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente, unitamente ai pareri negativi in materia di vincolo idrogeologico e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato il diniego della PAS relativo all'ampliamento di un impianto fotovoltaico realizzato su area asseritamente coincidente con una discarica esaurita, deducendo violazione dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011, della direttiva UE 2019/944, della disciplina sul vincolo idrogeologico, della d.G.R. 1458/2021, dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010 e degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990. Ha lamentato falso presupposto di fatto e di diritto, travisamento, grave difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità. In particolare, ha sostenuto che i pannelli e la micropala eolica già realizzati fossero conformi ai titoli autorizzativi del 2010 e del 2016 e non insistessero su area boscata; ha inoltre affermato che l'intervento riguardasse una pregressa area di cava, circostanza rilevante ai fini della disciplina applicabile, e che l'amministrazione non avesse adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali. Ha chiesto anche una verificazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha rigettato l'istanza istruttoria di verificazione, ritenendo sufficientemente completi i dati tecnici forniti dall'amministrazione. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego conclusivo della PAS, fondato su un dissenso adeguatamente motivato e non superabile. Dal confronto tra la planimetria del progetto autorizzato nel 2010 e lo stato dei luoghi rilevato nel 2022 è emersa una sensibile difformità nel posizionamento dei pannelli e della micropala eolica; alcuni impianti risultavano collocati entro la perimetrazione dell'area boscata risultante dal rilievo forestale del 2010, con parziale e non autorizzata soppressione delle alberature. Il progetto as built del 2016 non è stato ritenuto idoneo a regolarizzare tali difformità. Anche la tavola prodotta dalla ricorrente e la sua perizia hanno confermato l'interferenza con il bosco e l'arretramento progressivo dello stesso. È stata inoltre ritenuta non provata l'esistenza di una pregressa cava: non risultavano documenti relativi a piani di coltivazione, autorizzazioni o progetti di ripristino, né l'area compariva nell'elenco regionale delle cave dismesse. L'onere di fornire elementi certi e dirimenti su tale circostanza gravava sulla società. Il giudice ha valorizzato la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela ambientale e alla conformità dell'impianto ai titoli autorizzativi e alla normativa vigente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore dell'Unione; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
Disciplina la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione e l'ampliamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili; il procedimento può concludersi negativamente quando emergano impedimenti derivanti dalla non conformità dell'intervento alla normativa e ai titoli autorizzativi.
art. 14-bis, comma 7, l. 241/1990
Richiamato quale base procedimentale per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria.
art. 14-ter, commi 1 e 2, l. 241/1990
Richiamato quale base procedimentale per la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Richiamato in relazione al procedimento amministrativo per l'intervento produttivo e alla conferenza di servizi.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quanto all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto congrua la motivazione del dissenso e del diniego, fondata sulle difformità progettuali, sull'interferenza con l'area boscata e sull'assenza di prova dell'ex cava.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Invocati in relazione alla partecipazione procedimentale e al mancato accoglimento delle osservazioni; il procedimento ha invece consentito alla società di presentare osservazioni e documentazione, poi valutate dall'amministrazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato per il deposito degli scritti difensivi in vista della trattazione di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ampliamento di un impianto da fonti rinnovabili, la verifica della conformità delle opere già realizzate ai titoli autorizzativi e ai vincoli ambientali costituisce presupposto legittimo per la decisione sulla nuova istanza; le difformità non possono essere neutralizzate mediante un elaborato as built privo di efficacia regolarizzante.
- Quando l'istruttoria amministrativa, supportata dal confronto tra elaborati progettuali, rilievi forestali e stato dei luoghi, dimostra che opere esistenti o progettate interferiscono con un'area boscata e che vi è stata soppressione non autorizzata della vegetazione, il dissenso dell'autorità competente può fondare il diniego dell'intervento, purché adeguatamente motivato.
- La parte che invoca la qualificazione dell'area come ex cava per ottenere l'applicazione di una disciplina favorevole deve fornire elementi documentali certi e dirimenti, quali autorizzazioni, piani di coltivazione o progetti di ripristino; in mancanza, l'amministrazione può legittimamente escludere tale qualificazione sulla base delle risultanze degli archivi e dei registri pubblici consultati.
- La verificazione non è necessaria quando gli atti del procedimento contengono dati tecnici completi e sufficienti per la decisione; essa non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte istante.
- Nel bilanciamento degli interessi relativo a nuovi impianti o ampliamenti di impianti energetici, può prevalere l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e alla conformità delle opere ai titoli autorizzativi e alla normativa vigente.
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