Cassazione Penale, Sentenza n. 4903/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Vitis aveva proposto un incidente di esecuzione chiedendo l'accesso alla giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p., dopo che la condanna a 6 anni (divenuta irrevocabile il 09/01/2023) era divenuta esecutiva. La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza impugnata, si è dichiarata incompetente in senso funzionale e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Lecce. In cassazione il ricorrente ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 665 c.p.p. (sostenendo che, in caso di annullamento con rinvio, debba essere il giudice del rinvio il giudice dell'esecuzione e quindi la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la propria competenza) e ha impugnato l'ordinanza per cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a impugnare una decisione che si limita a dichiarare l'incompetenza e a trasmettere gli atti: tali provvedimenti non sono impugnabili per cassazione ai sensi dei principi consolidati della giurisprudenza (la Cassazione può intervenire solo tramite la procedura del conflitto di competenza). La Corte ha quindi respinto il ricorso per inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (non è stata esaminata la questione di merito circa l'interpretazione dell'art. 665 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 129-bis c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere l'accesso alla giustizia riparativa nell'ambito dell'incidente di esecuzione; la Corte non ha affrontato il merito della domanda perché si è limitata a dichiarare incompetenza funzionale
art. 665 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio sarebbe competente in materia di esecuzione. La questione non è stata risolta nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per questioni relative alla impugnabilità del provvedimento di incompetenza
art. 568, comma 2 c.p.p.
Riferimento alle norme sui mezzi di impugnazione; la Corte richiama il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione per spiegare che gli ordinanze di incompetenza non sono impugnabili per Cassazione
art. 28 c.p.p.
Richiamato implicitamente come la via corretta per la risoluzione di questioni di competenza (conflitto di giurisdizione/competenza), ossia tramite l'azione di conflitto e non mediante ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di incompetenza
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000) per il ricorrente, in assenza di esonero
Massime di principio
- Le ordinanze con cui un giudice dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti non sono impugnabili per cassazione; la Corte di Cassazione può intervenire sulla stessa questione solo tramite la procedura di conflitto di competenza.
- Anche in materiale esecutiva (in executivis) vale la regola della non impugnabilità per cassazione delle decisioni che determinano questioni di competenza: tali ordini vanno risolti con il conflitto tra giudici o con i rimedi previsti dalla legge, non con il ricorso per cassazione.
- Se si ritiene che un provvedimento di incompetenza sia errato (ad es. per errata interpretazione dell'art. 665 c.p.p.), il rimedio non è il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di incompetenza, ma la obbligatoria attivazione del procedimento di conflitto o l'attesa della pronuncia del giudice cui gli atti sono stati trasmessi, per far sorgere eventualmente il conflitto.
- Quando si impugna una decisione in tema di competenza è necessario valutare preliminarmente la ricorribilità del provvedimento: se il provvedimento è meramente dichiarativo di incompetenza e dispone la trasmissione degli atti, il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Nel contesto di istanze accessorie all'esecuzione (es. richiesta di giustizia riparativa), è importante proporre le eccezioni e i rimedi innanzi al corretto giudice (quello materialmente competente): se il primo giudice si dichiara incompetente, le questioni sulla titolarità della competenza vanno risolte con i rimedi ordinati e non con la cassazione avverso l'ordinanza
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