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Sentenza

Sentenza n. 7003/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento “A) del Decreto Assessoriale n 1247/2022 del 13.12.2022 e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, con il quale l'Assessore alla Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Pianificazione Strategica, ai sensi dell'art 9 ter, co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella l. 6.8.2015, n 125, ha definito l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale (“SSR”), per la parte in cui vi include la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di complessivi euro 51.489,00, e di tutti gli atti ivi richiamati; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento sub A, ivi espressamente inclusi, per quanto di interesse: B) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (“DM 2012”) e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante; C) la Circolare del Ministero della Salute prot n 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2018, n. 145”; D) l’Accordo Rep Atti n 181/CSR del 7 11 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art 9-ter, del dl 19.6.2015, n 78, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2015, n 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; E) il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 216 del 15 9 2022, di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; F) il Decreto del Ministro della Salute del 6 10 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022 – Serie generale n 251, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; G) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusa l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (Rep Atti n 213/CSR), entrambe non conosciute, che hanno concorso direttamente o indirettamente all’adozione degli atti impugnati; H) del lacunoso riscontro all’istanza di accesso di Therakos del 13.1.2022, nei limiti in cui possa configurare un parziale diniego di accesso; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da esse eventualmente percepite, anche mediante compensazione, per effetto degli atti impugnati, oltre che per la condanna della Regione Siciliana a depositare in giudizio, ex artt. 116, co. 2 e 64, co. 3 e ss. c.p.a., tutti gli atti relativi al procedimento che ha condotto alla definizione dell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella legge 6.8.2015, n 125, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale e che ha concorso, direttamente o indirettamente, a includervi la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di ripiano specificata nell’atto sub A”;

Giustizia amministrativa202302864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale della Regione Siciliana che aveva incluso l’impresa nell’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico una quota di euro 51.489,00, nonché gli atti ministeriali e gli accordi presupposti e il parziale riscontro a un’istanza di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto regionale di ripiano e gli atti presupposti relativi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento, la restituzione delle somme eventualmente versate e l’ostensione degli atti del procedimento. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l’impresa ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della somma dovuta nella misura ridotta prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, allegando il decreto regionale di accertamento del versamento, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. L’avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 ha fatto venire meno l’interesse dell’impresa alla decisione sull’impugnazione. Il giudice ha tuttavia escluso che ricorressero i presupposti della specifica cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, poiché la Regione non aveva effettuato la comunicazione dell’accertamento alla segreteria del TAR, come richiesto dalla disposizione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell’esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici e degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il pagamento della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, secondo la procedura prevista dalla norma, la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali; nel caso deciso, in mancanza della comunicazione regionale alla segreteria del TAR, il giudice ha applicato invece la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Prevede la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità nei casi di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il pagamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta per il ripiano degli obblighi relativi agli anni 2015-2018 può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali di ripiano.
  • La specifica cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta richiede anche l’adempimento dell’obbligo regionale di comunicare alla segreteria del TAR l’accertamento del versamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono fattispecie processuali distinte: la prima consegue al venir meno dell’utilità della decisione per il ricorrente, mentre la seconda opera solo quando ricorrono tutti i presupposti specificamente stabiliti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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