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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato, recante irricevibilità dell’istanza 10 dicembre 2025 di autorizzazione ai sensi degli art. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base in via Bedelli snc (foglio 6 - mapp. 2171).

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del SUAP di irricevibilità dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in fascia di rispetto fluviale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui il SUAP del Comune di Brugnato ha dichiarato irricevibile l’istanza del 10 dicembre 2025, presentata ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base. L’intervento ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e nella fascia di rispetto del corso d’acqua denominato Rio Bedale. La ricorrente ha dedotto: la completezza documentale dell’istanza e l’illegittimità dell’irricevibilità per ragioni attinenti al contenuto sostanziale dell’intervento; la violazione della regola del soccorso istruttorio prevista dall’art. 7, comma 5, del regolamento UE n. 1309/2024; l’insufficienza della collocazione in fascia di rispetto fluviale a impedire l’installazione, richiamando la possibilità di realizzare pali o tralicci amovibili ai sensi della disciplina regionale; l’omessa pubblicizzazione dell’istanza e convocazione della conferenza di servizi, necessarie anche per acquisire l’autorizzazione paesaggistica e lo svincolo idrogeologico; l’eccesso di potere per mancata considerazione dell’interesse pubblico connesso all’investimento PNRR relativo al Piano 5G. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda, rilevando consistenti dubbi sulla concreta ammissibilità dell’intervento, anche perché esso prevedeva una platea in cemento armato di 6,5 × 6,5 metri per la posa degli apparati in fascia di rispetto fluviale, e ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della pubblica incolumità connesse alla pericolosità idraulica dell’area. Prima dell’udienza di merito la società ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il procedimento relativo all’istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della società di non avere più interesse a coltivare il procedimento attivato con l’istanza del 10 dicembre 2025. Non sono stati quindi esaminati nel merito i cinque motivi di ricorso. In accoglimento della richiesta del Comune, il Collegio ha posto le spese a carico della società, ritenendo applicabile l’art. 84, comma 2, c.p.a. in quanto parte sostanzialmente rinunciante al ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Disposizioni invocate per il procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione della stazione radio base.

  • art. 13 Regolamento regionale Liguria 20 giugno 2025 n. 1

    Disposizione posta dal Comune a fondamento dell’irricevibilità, in relazione alla fascia di rispetto del corso d’acqua.

  • art. 7, comma 5, regolamento UE n. 1309/2024

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di soccorso istruttorio.

  • art. 5, comma 1, lett. c), Regolamento regionale Liguria n. 3/2011

    pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’installazione nella fascia di inedificabilità assoluta.

  • artt. 1, 2 e 3 direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2023

    Disposizioni invocate per dedurre la mancata considerazione dell’interesse pubblico relativo all’investimento PNRR del Piano 5G.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Applicato per porre le spese a carico della parte che ha sostanzialmente rinunciato al ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse a coltivare il procedimento amministrativo cui si riferisce l’atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità determinata dalla sostanziale rinuncia del ricorrente alla controversia, le spese possono essere poste a suo carico ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., qualora non ricorrano ragioni per disporne la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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