Sentenza n. 4316/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto l’approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” (Doc. 1), la cui pubblicazione è stata comunicata con PEC del 15 dicembre 2022 (Doc. 2); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022, di “adozione delle Linee Guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. 3); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. 4); - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (Doc. 5); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (al momento non rinvenibile ma il cui contenuto si evince dal testo degli altri atti normativi); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti attuativi e determinazione regionale recanti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e l'individuazione degli importi di payback dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; la determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano; l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, senza che la sentenza esamini nel merito le singole censure. In sede cautelare, l'istanza era stata accolta con ordinanza del 5 ottobre 2023. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo scelto, in applicazione della disciplina sopravvenuta, di versare il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, beneficiando della riduzione del 75% e rinunciando ai ricorsi proposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui, a seguito della disciplina introdotta dal d.l. 95/2025, convertito nella l. 118/2025, essa aveva provveduto al pagamento del 25% degli importi dovuti e non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio. La sentenza non esamina né accoglie o respinge nel merito i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti contro gli atti sul payback. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di payback relativo al superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della decisione in camera di consiglio e della definizione del giudizio.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
gli obblighi relativi al payback “si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali”
La disciplina sopravvenuta consente di considerare assolti gli obblighi di payback mediante il versamento della quota ridotta del 25% e prevede che l'accertamento del versamento determini la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, il pagamento e la dichiarazione di perdita di interesse hanno condotto alla declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta scelta del ricorrente di aderire a una disciplina transattiva o agevolativa, mediante il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando rende non più utile una pronuncia sugli atti impugnati.
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dalla condotta incompatibile con la prosecuzione dell'impugnazione, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la vicenda presenta complessità e peculiarità tali da giustificarla.
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